concorso ordinario 2009Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto un ricorso presentato da una farmacista che ha partecipato al concorso unico regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio. La ricorrente aveva chiesto di annullare «il decreto dirigenziale n. 108 del 18 marzo 2016, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva e l’elenco definitivo delle sedi farmaceutiche da assegnare al concorso unico regionale», nonché, il bando di concorso stesso «limitatamente all’art. 7, nella parte in cui non consente di usufruire della maggiorazione del 40% a chi ha già conseguito il punteggio massimo a coloro che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni».
La farmacista, hanno spiegato i giudici, si era classificata «al 126° posto, con 84,780 punti (di cui 35 per l’attività lavorativa, 3,780 per i titoli e 46 per la prova attitudinale) nella graduatoria definitiva. Reputando erroneo il punteggio attribuitole, la deducente ha impugnato sia la graduatoria che il bando». La Regione, «con successive memorie, ha eccepito la tardività dell’impugnazione del bando». Su questo punto, il Tar ha spiegato che «secondo la consolidata, condivisibile giurisprudenza, l’onere di immediata contestazione del bando di una procedura selettiva sussiste solo relativamente alle clausole escludenti riguardanti requisiti di partecipazione o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati, dovendo le altre clausole, se ritenute lesive, essere impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento». Inoltre, i giudici amministrativi hanno sottolineato come l’art. 7 del bando disponga «solo le modalità di calcolo del punteggio per l’attività lavorativa cosicché, alla stregua del criterio sopra delineato, non rientra con tutta evidenza tra le clausole rispetto alle quali è configurabile un onere di tempestiva impugnazione». Nel merito, il Tar «non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte di recente dal Giudice d’appello in analoga fattispecie (Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5667). Giova rammentare che l’art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali, prevede che “ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”». I giudici ricordano inoltre la legge 8 novembre 1991, n. 362, che «non ha abrogato la disposizione di cui all’art. 9 della L. n. 221/1968, la quale, in quanto “lex specialis”, deve ritenersi prevalente rispetto alla nuova regolamentazione concorsuale». Lo stesso Consiglio di Stato aveva inoltre decretato «che, osservando una siffatta clausola del bando, “soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un’anzianità superiore – intorno ai 20 anni di servizio – il che naturalmente, oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità”». Proprio all’inizio di febbraio, l’amministrazione della Campania aveva emanato un decreto, con il quale vengono fornite indicazioni relative alla fase di interpello per il concorso ordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche sul territorio della Regione.

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