
Il comportamento esaminato dai giudici amministrativi costituisce pertanto una condotta «tesa a pubblicizzare la vendita di farmaci on line prospettandone agli utenti del web la piena liceità nonostante il divieto imposto dalla legislazione di settore». Si tratta perciò di una pratica ingannevole, sanzionata dal Codice del Consumo, «volta ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso». Per questo, secondo Altalex, la sentenza offre lo spunto per una riflessione sull’articolo 27 dello stesso Codice: «La prima e più immediata forma di tutela concessa dalla norma, che affida all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato i compiti di vigilanza nella materia in esame, è, ovviamente, l’inibizione della pratica commerciale scorretta e la rimozione dei suoi effetti». Ma anche «l’irrogazione di una sanzione pecuniaria tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, da definire tenendo conto della gravità e della durata della violazione».
Non basta, dunque, bloccare la pratica scorretta: occorre pagare una multa, e l’Autorità è autorizzata a comminarla.
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