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Secondo l’azienda, però, «contrariamente a quanto ritenuto dall’Autorità, la campagna promozionale rappresentava il prodotto come utile soltanto in caso di un pasto occasionalmente abbondante, e dunque come correttivo episodico, non continuativo, nell’ambito di una dieta controllata ed esercizio fisico, e coadiuvante nelle diete volte al controllo del peso». Inoltre, «la necessità di abbinare il prodotto ad una dieta ipocalorica ed esercizio fisico veniva adeguatamente rappresentata nei messaggi pubblicitari». La multa, poi, sarebbe stata «sproporzionata».
Il Tar aveva accolto parzialmente il ricorso proprio su quest’ultimo punto, diminuendo di conseguenza la somma a 100.000 euro. Il Consiglio di Stato, tenuto conto delle caratteristiche della pratica commerciale, ha però rigettato la richiesta di annullamento totale del provvedimento dell’Antitrust, chiesta dalla Pool Pharma. Ciò poiché «la campagna promozionale in contestazione si appalesa senza dubbio ingannevole e contraria alla diligenza professionale, in quanto venivano presentate in modo ambiguo informazioni “rilevanti”, relative alle caratteristiche principali del prodotto.
I claims erano infatti formulati in modo da indurre a ritenere che il prodotto fosse una sorta di dispositivo “correttivo” di comportamenti alimentari non adeguati, avente l’effetto di modulare l’assorbimento delle calorie in eccesso dopo un pasto abbondante. Veniva omessa, o comunque non veniva adeguatamente evidenziata, la sua funzione di mero integratore alimentare proposto per il controllo del peso corporeo come coadiuvante nelle diete ipocaloriche, nonché la necessità di abbinare lo stesso ad un regime alimentare controllato». Infine, secondo i giudici «la sanzione irrogata appare del tutto proporzionata».
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