A luglio 2021 la Corte di Giustizia europea ha dichiarato legittima la normativa tedesca sulla pubblicità dei farmaci che vieta di “offrire, annunciare o concedere vantaggi e altri omaggi pubblicitari subordinati alla vendita dei medicinali”. Il giudizio della Corte era stato richiesto dalla Cassazione tedesca a seguito di una controversia che Federfarma riporta in una nota. «Nel 2015 – riferisce la Federazione – Doc Morris pubblicizzò, tramite volantini in tutta la Germania, un “Grande gioco a premi” legato alla farmacia online di sua gestione situata nei Paesi Bassi, con il quale assegnava come primo premio un buono per una bicicletta elettrica del valore di 2.500 euro oltre ad altri premi minori. La condizione per la partecipazione all’estrazione consisteva nell’invio di una ricetta di un medicinale soggetto a prescrizione medica. Tale pratica trovò l’opposizione dell’Ordine dei farmacisti tedeschi che, con vari ricorsi nazionali, chiese di far cessare la pubblicità in questione in quanto ritenuta contraria sia alla normativa europea che a quella tedesca. Il ricorso nazionale fu respinto in primo grado e accolto in appello. Doc Morris propose allora il ricorso in Cassazione».

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Per la Corte europea lecito vietare giochi legati a farmaci etici

Prima di pronunciarsi, la Cassazione tedesca si è rivolta alla Corte europea, chiedendo di verificare se la legge tedesca, che non ammette l’offerta e l’accettazione di vantaggi e altri regali promozionali per i prodotti, fosse compatibile con il Codice europeo sui medicinali a uso umano (Direttiva 2001/83), che vieta qualsiasi pubblicità di farmaci che non favorisca un uso responsabile degli stessi. «Il giudice del rinvio – spiega Federfarma – ritenne che un divieto simile potesse essere giustificato alla luce della Direttiva in parola, in quanto è volto a prevenire il rischio che il consumatore, quando decide di fare uso di un farmaco, possa essere influenzato dalla prospettiva di omaggi pubblicitari legati all’acquisto di detto farmaco. Inoltre, la decisione del paziente di procurarsi un farmaco soggetto a prescrizione presso una farmacia online, anziché presso una farmacia “fisica”, dovrebbe essere fondata su motivi oggettivi e non dipendere da tali incentivi». Da questa considerazione, la Corte ha giudicato lecita la normativa tedesca.

La normativa europea però non è applicabile al caso di Doc Morris

In base, però, alla normativa europea il caso di Doc Morris non va contro la legislazione. «Occorre rilevare – prosegue Federfarma – come la Direttiva 2001/83 miri a disciplinare il contenuto del messaggio pubblicitario e le modalità di pubblicità di determinati medicinali, ma non disciplina la pubblicità dei servizi di vendita online di farmaci. Un’azione pubblicitaria come quella condotta da Doc Morris, non era intesa a influenzare la scelta da parte del cliente di un determinato medicinale, bensì quella della farmacia presso la quale acquistare tale medicinale. Non si tratta, quindi, della pubblicità di un determinato medicinale, bensì di tutta la gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica messi in vendita dalla farmacia in questione. Da ciò si può chiaramente desumere come il diritto europeo, che regola le modalità di pubblicità dei farmaci, che siano o meno soggetti a prescrizione, non si può applicare al caso di specie, dove invece rileva solo la normativa tedesca che vieta promozioni, quali i giochi a premi, per incitare la vendita di farmaci soggetti a prescrizione».

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