
Non solo, a ciò si aggiunse il parere del Garante della privacy, che, nella sua annuale relazione della propria attività presentata il 28 giugno 2016 in Senato, aveva affermato che “l’unica modalità attualmente legittima affinché il paziente usufruisca del promemoria e possa ritirare i farmaci prescritti con ricetta DEM è la consegna da parte del medico prescrittore del promemoria cartaceo al paziente e la consegna da parte del paziente del promemoria cartaceo alla farmacia; nuove modalità di fruizione del promemoria da parte del paziente potranno essere individuate dal Ministero dell’economia e delle finanze e rese note sul sito del Ministero; attualmente ancora non sono state individuate tali modalità e pertanto l’unica modalità è quella della consegna del promemoria cartaceo; qualora enti istituzionali competenti volessero individuare nuove modalità dovrebbero collaborare con il Garante per la protezione dei dati personali, stante la creazione di nuovi flussi di dati sanitari particolarmente sensibili”.
In seguito, anche la Regione Sardegna e la Regione Liguria hanno ritenuto opportuno rammentare che “la normativa vigente obbliga il medico a rilasciare all’assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica e che tale promemoria cartaceo deve essere consegnato dall’assistito in farmacia per poter ritirare i farmaci prescritti”.
La circolare richiama anche il recente comunicato congiunto Federfarma Umbria / FIMMG Umbria, diramato il 20 gennaio 2017, che ha ricordato che la normativa non prevede in alcun caso la trasmissione della ricetta dematerializzata per mezzo di posta elettronica da parte del medico direttamente ad una farmacia e che la stessa a Regione dell’Umbria aveva ribadito che “il medico prescrittore, a fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati della ricetta elettronica dematerializzata, stampa e rilascia all’assistito un promemoria cartaceo conforme alle specifiche del DM 2 novembre 2011, completo del numero di ricetta elettronica, del codice fiscale dell’assistito e dei dati della prescrizione”.
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