
L’associazione dei titolari di farmacie ricorda poi che «addirittura il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3357/2017, pur avendo confermato l’attuale vigenza della norma che prevede che gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie, ha prospettato, in talune circostanze ben delineate, la liceità della presenza del medico in farmacia, affermando che “il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l’esercizio di altre professioni o arti sanitarie non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell’ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l’anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale”». È sulla base di tali riferimenti che Federfarma ha ribadito «che la mancata approvazione della modifica dell’art. 102 TULS non può incidere in alcun modo sulla suddetta interpretazione giurisprudenziale e quindi sulla possibilità attuale per le altre professioni sanitarie di esercitare in farmacia. Al fine di evitare ogni dubbio applicativo da parte degli organi competenti, Federfarma, d’intesa con il ministero della Salute, attiverà comunque le opportune iniziative in sede parlamentare per eliminare, tramite specifici emendamenti, anche il divieto di cumulo soggettivo per il farmacista, per tutte le professioni sanitarie ad eccezione di quella medica».
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.
