Come è noto, l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005 n. 87 (noto come Decreto-Storace), convertito con la legge di conversione 26 luglio 2005, n. 149, ha disposto che il prezzo dei medicinali di fascia C con ricetta, stabilito dai titolari dell’Autorizzazione all’immissione in commercio (Aic), può essere modificato in aumento, da parte di questi ultimi, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari, mentre le variazioni in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento. È utile evidenziare, in merito a tale impianto legislativo, che nel corso dei 31 giorni del mese di gennaio potrebbero esservi possibili aumenti dei prezzi dei farmaci di fascia C, esitabili con ricetta, a carico del cittadino.

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L’aggiornamento dei prezzi prima della cessione al pubblico

In merito a tale aggiornamento, è utile ricordare che l’articolo 125 del Testo unico leggi sanitarie (27 luglio 1934 n 1265) dispone che «è vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull’etichetta». Potrebbe accadere dunque che, sebbene le banche dati siano puntualmente aggiornate, il prodotto ceduto possa non avere il prezzo allineato a quello riportato nel software gestionale. Ciò a causa di una precedente rimanenza del prodotto in magazzino oppure di un farmaco ordinato e ricevuto con il vecchio prezzo aggiornato. È opportuno dunque, alla luce di quanto evidenziato, verificare ed eventualmente aggiornare il prezzo sulle confezioni prima della loro dispensazione al pubblico.

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