Nell’attività lavorativa quotidiana e con la sempre più pressante necessità di aggiornarsi su temi nuovi legati alla professione, spesso si dimenticano i fondamenti legislativi che regolano la professione. In questo scenario, l’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat ha ritenuto utile ricordare l’impianto legislativo attinente alla determinazione del prezzo dei medicinali, con riferimento ai medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (Ssn) e quelli non rimborsati.

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Per i primi, ricorda l’Ordine, «ai sensi dell’articolo 48 del D.L. 269/2003, convertito nella L. 326/2003, la determinazione del prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN avviene mediante la contrattazione tra le aziende farmaceutiche e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che opera sulla base delle modalità e dei criteri indicati nella deliberazione Cipe 1/2/01 n. 3, recante “Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci”». Nello specifico, «ai sensi dell’art. 1, commi 553 e 554 della L. 145/2018, tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all’evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l’Agenzia italiana del farmaco e l’azienda farmaceutica titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno dettati i criteri e le modalità a cui l’Aifa si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale». In aggiunta a ciò, «dal 1° gennaio 2019, l’Aifa può riavviare, prima della scadenza dell’accordo negoziale con l’azienda farmaceutica titolare di Aic, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell’accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale».

Per i medicinali non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, invece, l’Ordine ricorda che essi sono classificati in farmaci di fascia C, con ricetta, e Sop e Otc. Per i primi, «ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 149», il prezzo «è stabilito dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio». «Tale prezzo – specifica – può essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari e, al contrario, variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento». Per i farmaci Sop e Otc, «la L. 296/2006 (Finanziaria 2007), all’articolo 1, comma 801», ha disposto che «il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione è fissato liberamente da ciascun titolare di farmacia, parafarmacia, o altro esercizio commerciale di cui all’art. 5 della L. n. 248/2006 (Legge Bersani)». Per questo motivo, conclude l’Ordine, «ad oggi il prezzo dei Sop e degli Otc è completamente libero, fermo restando l’obbligo di renderlo accessibile e conoscibile dal pubblico mediante listini o altri strumenti equivalenti».

In merito ai farmaci fascia C con ricetta, a carico del cittadino, Federfarma aveva ricordato le possibili variazioni in aumento dei prezzi, presenti nel mese di gennaio degli anni dispari. In tale occasione il sindacato aveva invitato le farmacie  «a verificare le modifiche di prezzo già pervenute e quelle che perverranno entro la fine del corrente mese di gennaio anche per ridefinire le proprie politiche di vendita, tenuto conto della possibilità di praticare sconti sul prezzo al pubblico di tali farmaci, come previsto dall’art. 11, comma 8, della Legge 27/2012 “Crescitalia”».

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