«Qualora in sede di dimissione siano prescritti, all’interno di un referto digitale, farmaci che richiedono la ricetta medica, dovrà seguire, in assenza di altri strumenti di dialogo elettronico, una prescrizione Dema (Dema Ssn o Dema bianca) elaborata da parte del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o dello specialista ospedaliero, ricetta cartacea per farmaci stupefacenti di fascia C». È quanto si legge in una nota della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, inviata il 29 marzo 2024 a diversi destinatari.

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Perdita dei contrassegni di validità dei documenti digitali

Nel documento, firmato dalla dirigente Elisa Sangiorgi, si legge nella premessa che «i referti digitali di dimissione potrebbero contenere prescrizione di farmaci erogabili solo dietro presentazione di ricetta medica». Inoltre «il cambio di supporto di un documento digitale (es. stampa cartacea/analogica del documento) produrrebbe la perdita per il documento di tutti i contrassegni di validità legati alla natura digitale che ne caratterizzano l’efficacia (la stampa cartacea comporterebbe la sola riproduzione del contenuto testuale), diversamente, occorrerebbe produrre una copia analogica conforme al documento originale informatico».

I casi di consegna dei medicinali urgenti

Alla luce di quanto evidenziato, come riportato nella nota, «resta in ogni caso valido il ricorso al decreto 31 marzo 2008 in tema di consegna farmaco senza ricetta obbligatoria nei casi di estrema necessità e urgenza, che prevede: la possibilità di assicurare la prosecuzione del trattamento di condizioni croniche o con antibiotico previa esibizione di documentazione clinica/altro, la consegna di una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, l’informazione da parte del paziente al medico del ricorso a detta procedura, annotazioni specifiche da parte del farmacista su apposito registro, l’esclusione dalla procedura dei medicinali stupefacenti o che richiedono ricetta limitativa».

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