Prescrizioni droghe vegetali, le indicazioni della Sifap
La Società Italiana Farmacisti Preparatori ha diramato una serie di indicazioni in merito alle prescrizioni di droghe vegetali.

Qualora fossero invece disponibili droghe vegetali titolate in principi attivi diversi «o con percentuali (anche in forma di range) diverse dello stesso attivo», è ancora una volta il medico che è chiamato ad indicare specificatamente quello desiderato. La Sifap invita perciò i titolari a valutare attentamente le prescrizioni «e a confrontarsi con il medico nel caso di richieste non riconducibili ad una metodica ufficiale». Lo stesso Codice Deontologico prevede, all’articolo 7, che «il farmacista, nella preparazione dei medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza». Mentre, all’articolo 13, dispone che «il rapporto con le altre professioni sanitarie si deve ispirare ai principi del rigore scientifico». Il farmacista è tenuto inoltre a segnalare eventuali prescrizioni dubbie all’Ordine di appartenenza o al Servizio di Farmacovigilanza della propria ASL.