
Qualora fossero invece disponibili droghe vegetali titolate in principi attivi diversi «o con percentuali (anche in forma di range) diverse dello stesso attivo», è ancora una volta il medico che è chiamato ad indicare specificatamente quello desiderato. La Sifap invita perciò i titolari a valutare attentamente le prescrizioni «e a confrontarsi con il medico nel caso di richieste non riconducibili ad una metodica ufficiale». Lo stesso Codice Deontologico prevede, all’articolo 7, che «il farmacista, nella preparazione dei medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza». Mentre, all’articolo 13, dispone che «il rapporto con le altre professioni sanitarie si deve ispirare ai principi del rigore scientifico». Il farmacista è tenuto inoltre a segnalare eventuali prescrizioni dubbie all’Ordine di appartenenza o al Servizio di Farmacovigilanza della propria ASL.
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