Codice deontologico dei farmacistiLa Federazione Ordini Farmacisti Italiani ha comunicato a tutti i presidente provinciali, nonché ai componenti del Comitato centrale, la decisione di mettere mano al Codice deontologico del farmacista. «Alla luce delle ultime novità legislative, nonché delle modifiche attualmente all’esame del Parlamento – spiega la FOFI – abbiamo ravvisato l’opportunità di avviare la procedura di revisione del Codice Deontologico del Farmacista, in modo che possa essere riformato tenendo conto dei recenti sviluppi professionali e normativi».
In attesa della revisione del codice, la Federazione degli Ordini ha ritenuto necessario «riepilogare le disposizioni che devono essere interpretate tenendo conto delle sopravvenute disposizioni legislative». Si tratta in particolare dell’articolo 7, che disciplina la preparazione galenica di medicinali in farmacia: «Com’è noto – prosegue la FOFI – l’articolo 11 del decreto legge 1 del 2012 ha previsto la possibilità per gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di medicinali di allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea. Pertanto, l’articolo 7, che riconosce la preparazione galenica quale prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia, deve interpretarsi nel senso che tale prerogativa va considerata estesa anche ai farmacisti che nelle parafarmacie, in possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto delle condizioni previste, allestiscono preparati galenici non soggetti a prescrizione medica».
Il secondo articolo che dovrà essere rivisto è il 24, riguardante i medicinali soggetti a prescrizione medica: esso stabilisce che il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria, o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge. «Come noto – spiega la Federazione – il decreto ministeriale del 31 marzo 2008 ha disciplinato i casi di urgenza in cui al farmacista è riconosciuta la possibilità di consegnare medicinali in assenza della presentazione della ricetta medica e, pertanto, il sopra richiamato art. 24 deve essere applicato tenendo conto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale».
Infine, sarà modificato l’articolo 34, in materia di vendita di medicinali tramite internet. Ad oggi il Codice deontologico vieta tale pratica, che come noto è stata liberalizzata dal ministero della Salute a partire dal 1 luglio 2015. Pertanto, comunica la FOFI, la disposizione «deve intendersi superata».

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