«È possibile praticare sconti sul prezzo finale delle preparazioni magistrali alle medesime condizioni previste per i medicinali autorizzati». A spiegarlo è la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani che, attraverso il suo presidente Andrea Mandelli e il segretario Maurizio Pace, ha sottolineato come tale pratica sia compatibile con le norme che discendono dal decreto ministeriale del 22 settembre 2017, in merito all’Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico del medicinali. «A tal proposito – ha specificato la Fofi – si segnalano le seguenti disposizioni normative in materia: ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 27 del 2012, le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 223/2206, convertito nella legge 248 dello stesso anno, possono effettuare sconti su tutti i prodotti e su tutti i medicinali (e, dunque, anche sulle preparazioni magistrali) pagati direttamente dai pazienti». Ciò alla sola condizione che «siano praticate le medesime condizioni a tutti gli acquirenti». Invece, secondo quanto disposto dalla stessa legge 248 del 2006, «sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi ad oggetto farmaci». Come riportato da FarmaciaVirtuale.it
[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.