Praticanti e tirocinanti in farmaciaA seguito di alcune richieste chiarimento in tema di tirocini e praticantati in farmacia, Federfarma ha ritenuto opportuno chiarire in una circolare la differenza tra tirocini curricolari e tirocini extra-curricolari.
«In particolare – spiega la circolare – i tirocini curriculari sono quelli previsti in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università, come è previsto nel percorso universitario degli studenti in Farmacia e Chimica e Tecnologia farmaceutiche, o degli istituti scolastici».

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Mentre, con riferimento ai tirocini extra-curricolari, «sono quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. La Conferenza Stato-Regioni nell’Accordo del 25 maggio 2017 ne ha escluso l’attivabilità in favore di “professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione”, quali i farmacisti iscritti all’albo (v. circ. Federfarma n. 248/2017)».

Alcuni chiarimenti pervengono dall’associazione anche in merito alla pratica professionale biennale, in particolare, «è prevista dall’art. 12 della legge n. 475/68, come modificato dalla legge n. 892/82, quale alternativa al conseguimento dell’idoneità in un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, requisito necessario per poter acquisire la titolarità ovvero la direzione di una farmacia».

La circolare inoltre ricorda che «la pratica professionale biennale è stata più volte oggetto di apposite indicazioni della FOFI. Nello specifico, la FOFI, con circolare n. 7970 del 24/5/2012, “ha ritenuto non compatibile con il decoro e la dignità professionale una prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia pure finalizzata la conseguimento della “pratica professionale”, atteso che potrebbe facilmente tradursi, di fatto, in un inammissibile sfruttamento dell’attività del professionista praticante” e, a riguardo, ha rilevato che “non si può negare la liceità della pratica professionale svolta esclusivamente come prestazione di lavoro autonomo libero – professionale con la previsione di un rimborso forfetario”».

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