La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) comunica alcuni aggiornamenti in merito all’art. 38-bis del decreto-legge 06 novembre 2021, n. 152, secondo il quale «a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina». Sulla corretta interpretazione di tale norma, la Fofi ha ritenuto opportuno acquisire l’avviso del ministero della Salute, con specifico riferimento alla decorrenza della prima applicazione. «Il Dicastero – dichiara la Federazione – in riscontro al quesito posto, ha precisato che la condizione di efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale avrebbe trovato applicazione soltanto a decorrere dall’anno 2026 essendo riferita, per espressa previsione normativa, al triennio formativo 2023-2025».

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Le disposizioni del decreto Milleproroghe

Sul tema, tuttavia, la Fofi sottolinea però che «il decreto-legge Milleproroghe (D.l. 198/2022) ha modificato l’art. 5-bis del D.l. 34/2020 convertito in L. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), sostituendo le parole “triennio 2020-2022” con le parole “quadriennio 2020-2023”, prorogando conseguentemente di un anno – quindi, fino al 31 dicembre 2023 – il periodo entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l’obbligo formativo Ecm. Sarà cura della Federazione, pertanto, fornire chiarimenti circa il coordinamento della suddetta norma di rango primario con le altre disposizioni in materia di Ecm, anche con riferimento al probabile slittamento della prima applicazione del citato art. 38-bis del D.l. 152/2021, a seguito dei necessari approfondimenti con il ministero della Salute e alla luce di quanto sarà stabilito nella prima riunione di insediamento della Commissione nazionale per la formazione continua (Cnfc)».

Procedura per farmacisti dai 70 anni di età

Al settantesimo anno di età compiuto scatta per i farmacisti l’esenzione automatica dell’obbligo formativo. Pertanto, i professionisti di 70 e più anni che esercitano ancora, tanto in forma di titolare individuale quanto in forma libero professionale, sono tenuti a comunicare al Cogeaps lo svolgimento dell’attività professionale non saltuaria e la conseguente rinuncia all’esenzione. La comunicazione va effettuata attraverso l’apposita funzione presente nell’area riservata del portale informatico del Consorzio.

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