In una nota indirizzata agli associati, Federfarma «fa riferimento alla Circolare n. 146/1 R del 3 gennaio 2023 – relativa, tra l’altro, all’indicazione del codice progetto CUP E59J21011940003, da indicare sui bonifici bancari a saldo delle fatture per l’acquisizione dei beni oggetto di finanziamento – (cfr. disciplinare d’obblighi “il soggetto realizzatore […] assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 recante ‘Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia’, impegnandosi a riportare nei pagamenti, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico”), per riportare, di seguito, le indicazioni fornite dall’Agenzia per la Coesione Territoriale».

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Autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Nel dettaglio, Federfarma ha puntualizzato che «tali indicazioni sono state fornite a riscontro di un quesito che riferiva di casi di investimenti effettuati dalle farmacie prima dell’indicazione dell’Agenzia stessa di apporre il codice CUP sulle transazioni e, pertanto, emettendo bonifici privi di tale indicazione». In proposito «l’Agenzia ha fornito il seguente riscontro: “in questi casi sarà sufficiente presentare un’autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in cui sono elencate le fatture e i relativi bonifici riconducibili al CUP del Progetto (CUP E59J21011940003)”». Federfarma poi ha sottolineato che «per le vie brevi, si è appurato che la procedura potrà anche essere seguita in tutti i casi in cui sia stato omesso il codice CUP, compresi i pagamenti diversi dai bonifici bancari, purché tracciabili (RiBa, etc.)».

Documentazione relativa alla rendicontazione

Nell’occasione «l’Agenzia ha altresì specificato quanto segue: “Al riguardo, in merito alla documentazione relativa alla rendicontazione, si segnala che a breve riceverete istruzioni sulla modalità di trasmissione”. Si chiede dunque di non trasmettere tali documenti anche se decorsi i 30 giorni dal termine delle attività progettuali, ma di attendere nostre indicazioni». Infine, Federfarma ha chiarito che «la “formazione” per cui è stato richiesto il finanziamento è requisito da acquisire obbligatoriamente entro l’arco di tempo stabilito dallo stesso Soggetto Realizzatore per la conclusione del progetto, quindi, anche successivamente all’inserimento della farmacia nei decreti di liquidazione del finanziamento e comunque entro la fine del progetto».

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