Il decreto 2 agosto 2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ha sospeso il trasferimento delle risorse alle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne nell’ambito del Pnrr. Ciò in seguito alla «interpretazione restrittiva del Council implementing decisions (Cid)» prospettata dalla Commissione Europea. In seguito a questo atto, Federfarma e Sunifar hanno reso disponibili in una circolare diversi chiarimenti ricordando che «le farmacie delle aree interne interessate dai primi due decreti di approvazione delle domande di partecipazione ritenute ammissibili al finanziamento stanno ricevendo i contributi richiesti, con accredito diretto tramite bonifico bancario». Inoltre «prosegue regolarmente l’istruttoria delle domande di ammissione inviate dalle farmacie rurali sussidiate che hanno sede nei comuni delle aree interne, come riportati in elenco allegato al decreto di sospensione».
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I criteri di individuazione delle aree
Federfarma puntualizza che nel decreto dello scorso agosto l’Agenzia per la Coesione Territoriale «è riportato – all’evidente scopo di porre rimedio alla situazione di potenziale lesione nei confronti delle farmacie rurali poste al di fuori delle aree interne – di “dover individuare eventuali soluzioni alternative idonee al reperimento di ulteriori risorse a copertura delle domande di partecipazione trasmesse dalle farmacie localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne”». Quanto alle aree interne, Federfarma specifica che l’individuazione dei Comuni che vi appartengono «risponde a criteri normativamente previsti e riportati nella mappatura portata all’attenzione del CIPESS – Comitato Interministeriale per la Politica Economica Estera – nella seduta del 15 febbraio 2022 e parte integrante del nuovo Accordo di Partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea, approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022, rispetto ai quali, evidentemente, questo Sunifar non ha avuto, né avrebbe potuto avere, alcuna possibilità di incisione».
Sospensione e non “annullamento” delle procedure
Nella nota, Federfarma precisa che «il decreto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ha determinato una sospensione e non un annullamento delle procedure di istruttoria delle domande trasmesse dalle farmacie localizzate al di fuori delle aree interne, sicché, ad oggi, si ritiene di dover suggerire alle farmacie interessate dall’avviso pubblico, e che hanno già intrapreso le discendenti attività per il riconoscimento del contributo pubblico, di continuare a seguire pedissequamente le indicazioni del bando di partecipazione, secondo le modalità ed i termini del bando medesimo e nel rigoroso rispetto della normativa di carattere generale in materia fiscale e tributaria». In proposito «ulteriori puntuali e circostanziate indicazioni in merito ai comportamenti da tenere da parte delle farmacie sopra menzionate saranno fornite tempestivamente – anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dai Legali di Federfarma – non appena verranno conosciute le definitive determinazioni dell’Agenzia della coesione territoriale in ordine alla sorte delle domande avanzate dalle farmacie localizzate al di fuori del perimetro delle aree interne».
Federfarma e Sunifar al lavoro per una soluzione
Alla luce di quanto evidenziato, Federfarma e Sunifar – «anche riferendosi all’esigenza evidenziata dalla stessa Agenzia di “individuare eventuali soluzioni alternative idonee al reperimento di ulteriori risorse a copertura delle domande di partecipazione trasmesse dalle farmacie localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne” – stanno intraprendendo le occorrenti iniziative per perorare l’adozione di apposita norma di finanziamento che possa utilmente corrispondere alle esigenze delle farmacie poste al di fuori delle aree interne».
Il mandato al legale per la disanima del contesto
Infine Federfarma e Sunifar ricordano che «si è dato mandato allo Studio legale del Prof. Massimo Luciani per una compiuta disamina del contesto in parola, manifestando l’intendimento di Federfarma e Federfarma Sunifar – qualora venissero frustrate le aspettative delle farmacie rurali non ubicate nelle aree interne – di proporre apposita azione legale nei confronti dell’Agenzia a tutela di quelle farmacie che, facendo legittimo affidamento su quanto disposto dall’Avviso pubblico, abbiano proceduto all’acquisto dei beni ammessi a finanziamento o abbiano già affrontato gli oneri legati alla presentazione delle polizze fideiussorie. Proprio con riferimento alla prestazione delle polizze fideiussorie da parte di quelle farmacie ammesse al finanziamento con i decreti 166 e 179 del 16 e 27 maggio 2022, ma non rientranti nelle aree interne, Federfarma e Federfarma Sunifar hanno già richiesto, per il tramite del proprio broker assicurativo, di proporre alla Compagnia Assicurativa una sospensione delle polizze fideiussorie stesse con conseguente congelamento dei relativi oneri economici».
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