Con il decreto Aiuti Ter, approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2022, sono state introdotte ulteriori misure a sostegno delle imprese e delle famiglie, per contrastare i disagi economici derivanti dai rincari energetici. «Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani – riferisce il comunicato stampa del Governo – ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)». Per le nuove misure sono stati stanziati 14 miliardi di euro. Il testo prevede anche un’estensione degli interventi previsti dal Pnrr a favore delle farmacie rurali. Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Nuovi aiuti alle farmacie rurali sussidiate
La bozza del nuovo decreto include un articolo dedicato a “Estensione e rifinanziamento della misura Pnrr in favore delle farmacie rurali sussidiate”. «Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 – riporta il testo -, il finanziamento di cui all’avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Pnrr, missione 5, componente 3, investimento 1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all’accordo di partenariato 2021/2027».
Criteri del finanziamento
Le modalità di erogazione del finanziamento destinato alle farmacie rurali restano invariati rispetto al primo bando presentato con il decreto n.305 del 28 dicembre 2021. «Il finanziamento – si legge nella bozza – è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dall’avviso pubblico di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal comma 1, determinati in euro 28 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante apposito stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dell’Agenzia per la coesione territoriale».
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