plusvalenza sulla cessione di farmacieLa plusvalenza realizzata in sede di cessione di azienda da parte di un imprenditore individuale prevede una tassazione che è in capo al solo titolare, e non ai collaboratori (anche in caso di impresa familiare). A confermare l’interpretazione della normativa fiscale è una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, emanata alla fine di agosto del 2015, i cui contenuti vengono ripercorsi dallo studio legale associato Bacigalupo-Lucidi.
«È una vicenda non certo sconosciuta alle farmacie – spiega l’avvocato Stefano Lucidi – perché sono numerosi gli esercizi organizzati in forma di impresa familiare. Il problema si è posto, in particolare, per il diverso orientamento espresso da una sentenza della Corte di Cassazione del 2009 che aveva infatti ritenuto valido il comportamento del contribuente che aveva invece “distribuito” la plusvalenza tra sé e i collaboratori dell’impresa familiare, benché sempre nel rispetto delle percentuali del 51% a favore del titolare e del residuo a favore dei collaboratori». Secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, «trattandosi di un’impresa individuale, la plusvalenza deve sempre essere dichiarata interamente dall’imprenditore, anche se quest’ultimo (se posseduta da più di 5 anni) può naturalmente assoggettarla a tassazione separata e calcolare quindi l’Irpef dovuta sulla base dell’aliquota media applicata nel biennio precedente la cessione, e a nulla rilevando in ogni caso dal punto di vista fiscale l’eventuale liquidazione a favore dei collaboratori di quota parte della plusvalenza stessa».
Tuttavia, la sentenza della Cassazione ha avuto un’incidenza: quella di indurre l’Agenzia delle Entrate a non erogare sanzioni a carico do ha ripartito la plusvalenza tra membri dell’impresa familiare (fino ovviamente alla pubblicazione della risoluzione di agosto). Ciò anche in ragione del fatto che l’incertezza nell’interpretazione della norma era oggettiva. «Con l’occasione – prosegue Lucidi – l’Amministrazione ha anche precisato che il metodo della tassazione separata (evidentemente più favorevole al contribuente per il calcolo delle imposte dovute sopra indicato, rispetto a quello della dichiarazione integrale nel bilancio in cui la plusvalenza è stata realizzata, perché in tale ultimo caso sarebbe applicabile l’aliquota massima del 43%, oltre alle addizionali comunali e regionali) può essere optato dal contribuente anche nell’ipotesi in cui l’azienda poi ceduta sia stata acquisita per donazione, e inoltre nel calcolo del quinquennio per il possesso dell’azienda (requisito richiesto per la sua applicazione) può essere computato anche il periodo in cui l’azienda stessa è stata posseduta dal donante, tenuto conto che il trasferimento donante/donatario avviene in neutralità fiscale».
«Insomma – conclude l’avvocato – siamo di fronte ad una notizia certamente negativa e ad una in qualche misura positiva: beninteso, l’Agenzia delle Entrate non è la Cassazione e, laddove si ritenga di far valere la tesi di quest’ultima, potrebbe anche valere la pena, specie in presenza di oneri tributari rilevanti, di battersi in via giudiziaria per il suo accoglimento».

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