piante officinaliIl Consiglio di Stato ha espresso un parere favorevole, sollecitato dal ministero delle Politiche agricole e forestali, allo “Schema di decreto legislativo recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali”. I giudici hanno osservato che l’atto costituirà un «testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali» e hanno suggerito pertanto che tale fatto venga «indicato chiaramente nella titolazione del decreto». Quindi è stato sottolineato come «debba considerarsi fondata l’esigenza di un riassetto complessivo della materia» e che oggi «solo il 30% del fabbisogno è soddisfatto dalla produzione interna con un disavanzo commerciale di oltre 600 milioni nel 2011». Secondo il Consiglio di Stato, poi, «la cornice normativa più idonea allo scopo, nell’impostazione dello schema di decreto, è basata sui seguenti punti: 1) le attività di raccolta, coltivazione e prima trasformazione delle piante officinali sono considerati attività agricole; 2) tali attività non necessitano di autorizzazione specifica; 3) un apposito decreto dovrà disciplinare la raccolta e prima trasformazione delle piante spontanee ; 4) si istituiscono i registri delle varietà di piante officinali; 5) si istituiscono marchi per la certificazione della qualità dei prodotti». Il tutto nell’ottica di una «semplificazione normativa che punta ad una “liberalizzazione governata”, al fine di aumentare la produzione italiana, riducendo lo squilibrio tra prodotti coltivati all’interno e prodotti importati». Il testo infatti, abrogherebbe le norme vigenti in materia, eliminando la richiesta di un’autorizzazione per la raccolta e coltivazione delle piante officinali.
I giudici amministrativi riferiscono quindi che lo schema di decreto legislativo è costituito da 9 articoli. Il primo «contiene le definizioni e delimita l’ambito di applicazione del provvedimento». Il secondo dispone che «la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali non necessitano di autorizzazione», pur richiamandosi alla necessità da parte delle Regioni di provvedere «a disciplinare anche la formazione e l’aggiornamento professionale dell’imprenditore agricolo e l’attività di consulenza aziendale». Il terzo disciplina invece «la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali spontanee». L’articolo 4, poi, «demanda ad un decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali l’adozione del piano di settore della filiera delle piante officinali». Il quinto articolo prevede quindi l’istituzione di un Tavolo tecnico del settore delle piante officinali. L’articolo 6 riguarda invece la creazione di registri varietali delle specie di piante officinali; il numero 7 prevede che le Regioni possono istituire marchi che certifichino il rispetto di standard di qualità nella filiera; l’ottavo individua le disposizione da abrogare. L’ultimo articolo, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria.

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