
I giudici amministrativi riferiscono quindi che lo schema di decreto legislativo è costituito da 9 articoli. Il primo «contiene le definizioni e delimita l’ambito di applicazione del provvedimento». Il secondo dispone che «la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali non necessitano di autorizzazione», pur richiamandosi alla necessità da parte delle Regioni di provvedere «a disciplinare anche la formazione e l’aggiornamento professionale dell’imprenditore agricolo e l’attività di consulenza aziendale». Il terzo disciplina invece «la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali spontanee». L’articolo 4, poi, «demanda ad un decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali l’adozione del piano di settore della filiera delle piante officinali». Il quinto articolo prevede quindi l’istituzione di un Tavolo tecnico del settore delle piante officinali. L’articolo 6 riguarda invece la creazione di registri varietali delle specie di piante officinali; il numero 7 prevede che le Regioni possono istituire marchi che certifichino il rispetto di standard di qualità nella filiera; l’ottavo individua le disposizione da abrogare. L’ultimo articolo, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.
