«Nella vicenda decisa qualche giorno fa dal Tar di Lecce la Regione aveva impugnato due provvedimenti comunali che avevano deliberato il “decentramento” da una zona all’altra del territorio comunale di una delle due sedi che erano state istituite a seguito della revisione straordinaria del 2012. I giudici leccesi avrebbero potuto limitarsi a dichiarare inammissibile il ricorso essendo rivolto verso atti endoprocedimentali, appunto perché mere proposte di “decentramento”, quindi inidonei a produrre effetti lesivi delle attribuzioni riservate (per il Tar) all’ente regionale». A spiegarlo è lo studio associato Bacigalupo-Lucidi che sottolinea come invece la sentenza vada «oltre la pronuncia di inammissibilità dell’impugnativa della Regione, perché torna ancora una volta sulla famosa tesi affermata dalla Consulta in quell’occasione del “doppio livello di governo”, secondo cui alla Regione spetterebbe la titolarità del procedimento e del provvedimento finale e ai Comuni soltanto il compito di individuare le zone di pertinenza delle nuove (ma quindi anche delle vecchie) farmacie». Il Tar leccese ribadisce dunque la sua adesione a tale “doppio livello di governo”, «nonostante sul tema sia nel frattempo intervenuto ancor meglio il Consiglio di Stato ribadendo a chiare lettere che “quello strumento che, per comodità, si può continuare a chiamare ‘pianta organica’ non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale, bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune”. Può darsi che a due anni (!) di distanza dalla sentenza della Consulta non si avesse ancora avuto notizia o esaminato adeguatamente quella decisione, ma sembra molto più verosimile che semplicemente non si sia voluto tenerne conto». «Siamo dell’avviso – spiega lo studio associato – che anche tale strumento possa/debba ritenersi oggi di competenza comunale per la sua strettissima e indiscutibile inerenza agli interessi dell’assistenza farmaceutica locale». Quanto ai “decentramenti”, «posto pure che sia ancor oggi competente la Regione a disporli, ci sembra molto difficile dedurne che l’art. 11 del d.l. Crescitalia abbia voluto ascrivere alla Regione la competenza ad avviare e a concludere il procedimento di revisione, con l’unica novità di dover acquisire dai Comuni, all’interno del procedimento, le necessarie indicazioni circa la localizzazione delle nuove farmacie».
In sostanza, secondo gli avvocati, la sentenza del Tar riporta il ruolo dei Comuni a quello precedente al d.l. Crescitalia. «Il bello o il brutto, dipende dai punti di vista, è che anche questa decisione leccese invoca a sostegno la sussidiarietà (quella c.d. verticale) che è un principio costituzionale introdotto nell’art. 118, a seguito della riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione. Che però dice esattamente il contrario: tutte le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni e possono essere affidate dalla legge ai livelli superiori solo se e nella misura in cui questo si riveli necessario per assicurarne l’esercizio unitario». Sta di fatto, concludono i legali, che «in definitiva in Puglia la Regione e il Tar fanno a gara ormai da due o tre anni per svilire sempre più la partecipazione del Comune al procedimento di revisione della pianta organica: può darsi (ma ne dubitiamo) che per la qualità e l’imparzialità dell’organizzazione territoriale del servizio farmaceutico questo progressivo annichilamento delle prerogative comunali possa anche rivelarsi un bene, ma per la certezza del diritto nel sistema farmacia è sicuramente un male, e in questo momento di grande “instabilità” normativa lo è ancor di più».
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