Il 21 marzo 2025 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un provvedimento con le modifiche alle modalità di comunicazione telematica dei dati sui pagamenti elettronici effettuati tramite i dispositivi Pos. Le disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2026, riguardano gli operatori che forniscono agli esercenti gli strumenti per accettare i pagamenti elettronici e non direttamente le farmacie. Il provvedimento va a sostituire le precedenti istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate che prevedeva l’invio dei dati tramite la piattaforma PagoPa. Le indicazioni sono state elaborate in seguito all’analisi delle comunicazioni ricevute attraverso il sistema, che hanno evidenziato la necessità di apportare miglioramenti al contenuto delle informazioni trasmesse.

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Informazioni che i gestori dei Pos devono comunicare all’Agenzia

Con il provvedimento che entrerà in vigore i prestatori di servizi di pagamento – non le farmacie –, definiti come “acquirer”, dovranno trasmettere una serie di dati specifici all’Agenzia delle entrate. Tra le informazioni che il gestore del Pos deve inviare rientrano il codice fiscale e la partita Iva dell’esercente, il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente, l’identificativo del Pos utilizzato, la tipologia di operazione – pagamento o storno –, la data contabile delle transazioni, l’importo complessivo giornaliero e il numero di transazioni effettuate dall’esercente. La trasmissione dei dati dovrà avvenire mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, seguendo le modalità previste per l’invio telematico al Sistema di interscambio flussi dati (Sid) dell’Agenzia.

Procedure post-invio e la verifica dei dati trasmessi

Dopo l’invio dei dati l’Agenzia fornirà la ricevuta con i dettagli dell’elaborazione, compresi i controlli eseguiti e le tipologie di risultato ottenute. In caso di segnalazione di uno scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati avranno 5 giorni lavorativi di tempo per inviare nuovamente i dati relativi alle transazioni non acquisite correttamente. L’Agenzia metterà a disposizione annualmente la “fotografia di consistenza” dei dati ricevuti da ciascun soggetto obbligato. La panoramica consentirà agli operatori di verificare la correttezza dell’adempimento e, in caso di incongruenze, di apportare le necessarie correzioni o integrazioni.

Interconnessione tra sistemi di pagamento elettronico e registratori telematici

A una prima analisi del provvedimento non dovrebbero esservi ripercussioni operative in carico alle farmacie. Tuttavia, è utile ricordare che sempre dal 1 gennaio 2026 – salvo proroghe – la Manovra 2025 ha previsto l’obbligo di interconnessione tra sistemi di pagamento elettronico e registratori telematici delle attività commerciali, comprese le farmacie, con l’obiettivo dichiarato di contrastare l’evasione fiscale. In particolare «lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri». Tale specifica norma potrebbe portare sì, ad alcuni adeguamenti tecnici da parte delle farmacie, tra cui la connessione del Pos direttamente al software gestionale e al misuratore fiscale.

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