L’uso del denaro contante potrebbe subire una battuta d’arresto in funzione dei pagamenti digitali? Secondo quanto riferito dalla rivista Fisco Oggi dell’Agenzia delle Entrate, infatti, per commercianti e professionisti, scatta dal 1° luglio il credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili. Si tratta di una misura che verrebbe introdotta «allo scopo di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante», sulla base del «Dl n. 124/2019 (“decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020)». Ciò «a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni – spiega l’Agenzia – con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro», mediante la fruizione di «un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020 (articolo 22)».

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Più nel dettaglio, «da giovedì 1° luglio, a commercianti, artigiani e professionisti spetterà un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento (articolo 1, comma 1, lettera g), Dlgs n. 11/2010) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400mila euro».

Quanto alle modalità di fruizione, l’Agenzia fa sapere che il credito «può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa». Questo «va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo». In aggiunta a ciò, il credito «non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap», «non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir».

Infine, «è riconosciuto – conclude l’Agenzia – nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità. A tal proposito, si ricorda che il regolamento Ue prevede, in generale, un massimale di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari; il limite è più basso per i produttori agricoli (15mila euro) e per chi opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura (30mila euro)».

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