Federottica, associazione federativa nazionale ottici optometristi, definisce l’ottico-optometrista come «l’operatore sanitario che, in quanto esperto dell’ottica oftalmica, dell’ottica fisiologica, della fisica ottica, delle componenti fisiche e chimiche e delle applicazioni dei materiali e degli strumenti necessari a risolvere i problemi visivi, esegue con tecniche optometriche, metodi oggettivi e soggettivi, autonomia professionale e responsabilità (di risultato) l’esame delle deficienze visive. L’ottico optometrista individua, previene, corregge e compensa i difetti visivi e le anomalie della visione sia attraverso la prescrizione, la fornitura, l’adattamento di occhiali, lenti a contatto di ogni tipo e ausili per ipovedenti, sia mediante idonee procedure di educazione visiva, sia mediante tecniche strumentali». Diverse farmacie, col fine di migliorare la rosa dei servizi resi all’utenza, rendono disponibile all’interno dei propri locali tale figura. Sebbene l’attività di ottico-optometrista non sia incompatibile con l’esercizio farmaceutico, Federfarma ha ribadito alcune linee guida per il corretto svolgimento del servizio.

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Nello specifico, la federazione sottolinea che «la vendita di occhiali e lenti su misura deve essere effettuata direttamente da un ottico-optometrista o, comunque, sotto il suo diretto controllo». Inoltre, «il Farmacista è tenuto a verificare attentamente il possesso dei titoli abilitativi del predetto. Tale obbligo deve essere curato con particolare attenzione, accertando che il soggetto deputato alla vendita di occhiali “su misura” sia un ottico-optometrista, in possesso di diploma riconosciuto sul territorio italiano». «Il farmacista – spiega Federfarma – è tenuto a verificare che l’ottico-optometrista abbia a sua volta presentato in Comune una SCIA, certificando per via telematica – sotto la sua responsabilità – il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, indicando, tra l’altro, anche il luogo ove intende svolgere la sua attività», oltre che «verificare che l’ottico-optometrista prescelto abbia provveduto a registrare il proprio titolo abilitativo presso la ASL nel cui ambito territoriale intende stabilire il suo abituale esercizio, ivi depositandolo in originale (artt. 3-4-5 R.D. 31maggio 1928 n°1334). La legge esclude, infatti, la liceità della figura dell’ottico c.d.“itinerante”».

Federfarma specifica in aggiunta che «il farmacista è tenuto a verificare inoltre che l’ottico-optometrista tenga esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, la propria licenza o titolo di abilitazione con l’annotazione dell’avvenuta registrazione all’ufficio comunale(art. 20 del R.D. 31 maggio 1928, n°1334)», oltre ad «assicurarsi che l’ottico-optometrista sia in possesso di adeguata copertura assicurativa per eventuali danni cagionati a terzi nell’esercizio della sua attività». Con riferimento alla parte contrattualistica, «è opportuno specificare nel contratto stipulato con il professionista la natura del rapporto e l’esclusione di qualunque vincolo di subordinazione», aggiungendo «un’apposita clausola – conclude Federfarma -, specificamente approvata per iscritto dal professionista, di esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla farmacia per eventuali danni da questi cagionati a terzi nell’esercizio della sua attività, con espressa manleva della farmacia da eventuali richieste e/o azioni risarcitorie».

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