Sono state aggiornate a febbraio 2022 le linee guida elaborate dall’Ufficio legale di Federfarma con la sintesi, a seguito delle nuove normative, degli adempimenti sull’obbligo di esibire il green pass nei luoghi di lavoro e di effettuare le relative verifiche attraverso l’App governativa VerificaC19. Nella guida si legge che «al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, temine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 base, (green pass base) derivante da guarigione, vaccinazione o esito negativo al tampone. Sempre per accedere ai luoghi di lavoro, a decorrere dal 15 febbraio 2022, e fino al 15 giugno 2022, tutti i soggetti che abbiano compiuto 50 anni devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass rafforzato derivante da vaccinazione o guarigione. Non è più sufficiente, quindi, per tali soggetti, la detenzione del green pass ordinario, ottenibile anche mediante esito negativo al tampone».

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Lavoratori, titolari e clienti, gli adempimenti in farmacia

La guida di Federfarma specifica, caso per caso, i soggetti che nell’ambito della farmacia sono tenuti a possedere ed esibire i vari tipi di green pass. Viene precisato che la normativa si applica a dipendenti, collaboratori «ma anche a tutti i soggetti che accedono ai luoghi di lavoro per svolgere, a qualsiasi titolo, l’attività lavorativa, come Cocopro, collaboratori familiari, soci, componenti organi sociali, consulenti, partite Iva, soggetti che operano per conto di imprese di pulizie, formatori e tirocinanti». Anche nel caso di lavoratori in somministrazione, le verifiche sul possesso e la validità del green pass spettano all’utilizzatore, mentre il somministratore è tenuto a informare i lavoratori circa la sussistenza degli obblighi di legge. La guida chiarisce inoltre che «in presenza di una richiesta del datore di lavoro, il personale che ritiene di non essere in possesso del green pass base, deve comunicarlo al datore di lavoro con un preavviso idoneo a soddisfare l’efficace programmazione delle attività. Tali lavoratori non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde». Le stesse regole prescritte dalla legge ai lavoratori dipendenti si applicano anche a titolari e soci di farmacia che svolgono la propria attività professionale nei locali della farmacia stessa. Non sussiste invece l’obbligo di presentare il green pass per gli utenti, sia in caso accedano alla farmacia per l’acquisto di farmaci sia per fruire di servizi sanitari.

Modalità di controllo del green pass

Una sezione della guida di Federfarma spiega come devono essere eseguite le operazioni di controllo degli adempimenti. A norma di legge compete al datore di lavoro la verifica «del green pass rafforzato a tutti i lavoratori (farmacisti e non) e operatori ultracinquantenni che accedono ai luoghi di lavoro, il green pass base a tutti i lavoratori (farmacisti e non) e operatori che non abbiano ancora compiuto il cinquantesimo anno di età per accedere ai luoghi di lavoro, il rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei tirocinanti, in qualità di responsabili della struttura. Il datore di lavoro non può e non deve controllare il rispetto dell’obbligo vaccinale dei farmacisti acquisendo il certificato vaccinale, in quanto tale compito è riservato all’Ordine dei farmacisti».

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