obbligo assicurativo farmacistiIl 7 agosto del 2014, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani diramava un comunicato nel quale si faceva riferimento all’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie. La novità discendeva da quanto disposto dall’articolo 27 del decreto legge 90 del 24 giugno dello stesso anno, che conteneva «misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari».
Secondo tale disciplina, spiegava la FOFI, veniva fatto obbligo «a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale, a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi, e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, a tutela dei pazienti e del personale». Si trattava, dunque, di una novità che coinvolgeva tutti coloro che rendano prestazioni sanitarie a favore di terzi. I farmacisti dipendenti di tali enti non erano pertanto esclusi, benché l’onere della polizza fosse a carico dei datori di lavoro.
Tuttavia, il 19 febbraio del 2015 il Consiglio di Stato (attraverso il parere numero 486) ha affermato che «l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal capoverso dell’art. 3 del decreto legge 13 settembre 2012, numero 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell’8 novembre 2012, n. 189». Si attende, in altre parole, un atto normativo che disciplini le procedure e i requisiti dei contratti assicurativi. Atto che, secondo quanto riferito a FarmaciaVirtuale.it dalla stessa FOFI, non è mai arrivato. Conseguentemente, come specificato dal Consiglio di Stato, fino a che esso non sarà approvato, «non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie».

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