La Commissione nazionale per la formazione continua (Cnfc) ha pubblicato la Delibera 2/2023 dell’8 novembre 2023, con le nuove direttive per il triennio 2023-2025. Con riferimento all’obbligo formativo per il triennio 2023-2025, la Commissione ha stabilito che ogni professionista sanitario, compresi i farmacisti, dovrà acquisire 150 crediti formativi, salvo eventuali esoneri, esenzioni o riduzioni previste dalla Commissione stessa. Le riduzioni sono applicabili in base a quanto già previsto per i trienni precedenti, come indicato dalla Delibera del 23 settembre 2021 e dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

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Spostamento crediti sul periodo 2020-2022. Nella stessa Delibera è stata concessa la possibilità di acquisire i crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023, con la facoltà di spostare tali crediti sul periodo 2020-2022 fino al 30 giugno 2024. In merito a questo punto, è utile ricordare che la proroga concede ai professionisti sanitari, compresi i farmacisti, la possibilità di regolarizzare la posizione formativa spostando i crediti acquisiti nel 2023 al triennio precedente attraverso la funzione sul portale Cogeaps. Come ricordato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), i farmacisti possono ottenere crediti utili al recupero del debito Ecm partecipando ai corsi formativi erogati dai provider accreditati, con data di conclusione fissata al massimo per il 31 dicembre 2023. Tra questi, si segnalano i corsi offerti gratuitamente dalla Federazione in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, disponibili sulla piattaforma federale www.fadfofi.it.

Riduzione dell’obbligo per i professionisti operanti nelle aree alluvionate. Con una diversa Delibera, la 3/2023 dell’8 novembre, la Cnfc ha dato mandato al Cogeaps di «procedere con l’applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione pari a 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, residenti nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 del Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61, coordinato con la Legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100». Come si legge nel documento, «per professionisti sanitari (…omissis…) che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell’emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo a un terzo dell’obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025)».

Calcolo della riduzine dei crediti nelle aree alluvionate. Quanto all’entità della riduzione, secondo quanto evidenziato dalla Cnfc, è «computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell’emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell’obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è arrotondata per eccesso». Infine «per il riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i professionisti sanitari dovranno, all’interno dell’apposita sezione del portale Cogeaps, entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa».

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