nuove-sedi-farmaceuticheIl Consiglio di Stato ha respinto un ricorso con il quale si chiedeva di riformare una sentenza del Tar della Toscana, al quale si erano appellate inizialmente le titolari di una farmacia del comune di San Miniato. I giudici hanno ripercorso la vicenda ricordando che «con deliberazione del 24 aprile 2012, n. 74, la giunta comunale di San Miniato deliberava l’attivazione di una nuova sede farmaceutica, la cui localizzazione era individuata nella “frazione di Ponte a Egola e più precisamente nell’area prospiciente la piazza G. Rossa e nelle immediate vicinanze, ove sono in progetto edifici con destinazione a servizi pubblici e di interesse pubblico, in considerazione, oltre che della predetta previsione urbanistica, anche della presenza di un ampio parcheggio pubblico e del notevole sviluppo residenziale che negli ultimi anni ha caratterizzato la zona adiacente, il che ha portato la frazione a raggiungere la popolazione di n. 8.362 abitanti calcolata al 31.12.2010”».

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Tale deliberazione è stata impugnata con una serie di motivazioni, in parte respinte, in parte accolte dal Tar. Tra le regioni ritenute valide, «la mancata determinazione dei confini delle sedi farmaceutiche» e «la carenza di motivazione sulle indicazioni ricavabili dai pareri dell’Ordine dei farmacisti e della ASL», nonché «l’eccesso di potere per errore nell’individuazione dei dati demografici». Una decisione contro la quale il Comune ha presentato appello. «Il Tar – prosegue il Consiglio di Stato – ha ritenuto che la localizzazione della nuova sede presso la frazione non fosse conforme alla normativa, sia perché mancante della delimitazione dei confini territoriali della nuova zona farmaceutica, sia perché imponeva la localizzazione della nuova farmacia nell’aria prospiciente la piazza G. Rossa e nelle immediate vicinanze, in contrasto con la libertà del farmacista di ubicare liberamente la propria sede nell’ambito della circoscrizione assegnata, nel rispetto della distanza di 200 metri dalla farmacia più vicina». Secondo il comune, però, «seguendo la tesi del TAR, si sarebbe dovuto procedere ad un “ritaglio” di tutte le zone farmaceutiche, attività che avrebbe chiesto dei tempi lunghi, incompatibili con quelli imposti dalla legge. Inoltre il parametro demografico (una sede per 3.300 abitanti) non sarebbe stato derogabile. La localizzazione della farmacia nella frazione non sarebbe stata poi illogica, tenuto conto che il numero di abitanti (non contestato) di tale frazione sarebbe 5.640, superiore a 3.300 e quindi idoneo all’istituzione di una seconda sede farmaceutica».

I giudici, tuttavia, hanno ritenuto che «i tempi assegnati dalla legge per provvedere all’individuazione della nuova sede farmaceutica erano sicuramente congrui, tenuto conto che il Comune non doveva effettuare una nuova pianificazione di tutte le sedi farmaceutiche comunali, ma soltanto stabilire dove collocare l’unica nuova sede da istituire». Inoltre, «correttamente il TAR ha rilevato che la norma del 2012 ha solo determinato la sostituzione della nuova definizione di “zona territoriale” alla categoria di “sede”». Il Consiglio di Stato ha quindi spiegato che «la perimetrazione delle sedi è indispensabile qualora la sua mancanza sia suscettibile di arrecare pregiudizio alle parti ricorrenti, come nel caso di specie». E ha aggiunto: «Il Comune, anziché provvedere alla delimitazione dell’area di pertinenza della nuova sede farmaceutica, entro la quale il farmacista titolare della sede può decidere ove collocare il proprio esercizio farmaceutico, ha provveduto esso stesso ad individuare nel dettaglio l’area nella quale avrebbe dovuto collocarsi la sede. In questo modo è stato invaso l’ambito di discrezionalità spettante al farmacista assegnatario».

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