nuove-sedi-farmaceuticheIl Consiglio di Stato ha respinto un ricorso proposto da due titolari di farmacia calabresi, con il quale si chiedeva di riformare una sentenza del Tar. I professionisti, in primo grado, avevano impugnato una deliberazione della giunta comunale di Reggio Calabria, con la quale si prevedeva di istituire 13 nuove farmacie (poi ridotte ad 11), tra le quali due contestate.
Secondo i ricorrenti, la scelta dell’ubicazione delle nuove sedi sarebbe stata effettuata «senza nessun collegamento alle esigenze del territorio e senza alcuna perimetrazione dei confini». Inoltre, la delibera «si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui la dislocazione delle nuove farmacie sul territorio comunale dovrebbe avvenire secondo una logica ben precisa, volta a soddisfare l’esigenza primaria di assicurare una più efficace e capillare organizzazione del servizio farmaceutico, tenendo ovviamente in debita considerazione anche le farmacie già presenti sul territorio». Il comune non avrebbe tenuto conto in particolare conto della «costante “migrazione” registrata verso le zone periferiche, con una conseguente crescita della popolazione ivi residente». Secondo il Consiglio di Stato, però, «occorre tener conto del fatto che nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità». Nel dettaglio, «il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato, anzitutto, che il parametro sedi-popolazione residente va rapportato alla complessiva realtà territoriale del Comune e non alle singole frazioni o quartieri». Per cui, «ai fini della verifica di ragionevolezza della scelta di localizzazione della sede farmaceutica, non può prendersi a riferimento il solo dato della popolazione residente, dovendosi invece fare riferimento alla complessiva situazione del territorio, specie in termini di analisi della fruizione complessiva del servizio farmaceutico da parte della collettività». Il Tar, in questo senso aveva spiegato che «le nuove sedi vanno ad incrementare il servizio in una zona centrale, fortemente trafficata e di passaggio, contraddistinta da un’elevata concentrazione di uffici, esercizi commerciali ed un’intera arteria riservata al solo passeggio pedonale». I giudici di secondo grado hanno perciò affermato che «la finalità di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste, né può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma (art. 11, decreto legge n. 1 del 2012)». «Aggiungasi – conclude il Consiglio di Stato – che l’interesse commerciale dei farmacisti già insediati, destinato ad essere sacrificato per effetto dell’applicazione di una disposizione che persegue una chiara finalità di stimolo della concorrenza, promuovendo l’incremento degli esercizi farmaceutici mediante un meno stringente parametro demografico, deve essere preso in considerazione dall’Amministrazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.