L’ufficio legislativo del ministero della Salute ha inviato agli assessorati di regioni e province autonome un parere in merito alle modalità di individuazione del “fatturato SSN”, ai fini della determinazione del regime di sconti a favore delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato non superiore a 450.000 euro e delle urbane non sussidiate con fatturato non superiore a 300.000 euro. A renderlo noto è Federfarma, che precisa: «Si tratta di un pronunciamento arrivato dietro nostra richiesta, avendo rilevato sul territorio nazionale applicazioni del tutto disomogenee, causa di diffuse incertezze operative, di un contenzioso inutile e dispendioso: una situazione inaccettabile, considerate le finalità perseguite dalle norme di riferimento, volte ad agevolare le farmacie a bassa redditività». In termini tecnici, il ministero ha precisato che nel fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale devono essere compresi i farmaci ceduti in regime di SSN al netto dell’IVA, della quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito (c.d. ticket, sia la quota fissa che la differenza di prezzo), dello sconto, della “distribuzione per conto” e dell’assistenza integrativa. «Per quanto concerne specificamente l’assistenza integrativa a carico del SSN, secondo il ministero, “non può essere sottaciuto che, alla luce del decreto ministeriale del 3 dicembre 2010, la nozione di fatturato in argomento sembra debba essere interpretata come riferita esclusivamente alla erogazione dei farmaci in convenzione al netto dell’IVA, il che sembra deporre nel senso che, ai fini della determinazione del fatturato, non debba tenersi conto neanche delle prestazioni di assistenza integrativa”». Quanto ai nuovi limiti di fatturato, è stato sottolineato che «la legge 122/2010 prevedeva per le farmacie rurali sussidiate con un fatturato in regime SSN non superiore a 387.342,67 euro e per le piccole farmacie con un dato non superiore a 258.228,45 euro l’esenzione dell’ulteriore sconto dell’1,82% (poi modificato in 2,25%). Il ministero ha affermato che i nuovi limiti si applicano anche a tale esenzione e che pertanto dal 1 gennaio 2018 le farmacie rurali sussidiate con un fatturato SSN non superiore a 450.00 euro e le farmacie urbane e rurali non sussidiate con fatturato annuo SSN non superiore a 300.000 euro, oltre ad applicare la scontistica agevolata ex legge 662/96 sono esentate dall’ulteriore sconto del 2,25%».
Sia l’associazione dei titolari di farmacia che il Sunifar hanno espresso soddisfazione per il pronunciamento ministeriale. Federfarma ha anche colto l’occasione per ricordare che «il tema dei nuovi limiti di fatturato dovrebbe riguardare anche il settore della DPC, laddove le parti, nell’aver previsto apposite condizioni più favorevoli per determinate categorie di farmacie più deboli, hanno inteso prendere come riferimento, per l’applicabilità di tali benefici, le farmacie sussidiate con fatturato SSN fino a 387.342,67 euro o le piccole farmacie con fatturato SSN fino a 258.228,45. Se, quindi, la volontà contrattuale alla base di tali clausole era non solo quella di prevedere determinate condizioni migliorative per le fasce più deboli delle farmacie ma anche quella di individuarle adottando gli stessi criteri previsti dalla legge vigente per l’applicazione di sconti ridotti al SSN, sembra coerente e rispettoso della volontà originaria delle parti prevedere una modifica di tali soglie di fatturato, nei termini indicati dal recente decreto legge 148/2017».
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