«Ad integrazione della precedente comunicazione relativa alle principali misure di carattere fiscale e in materia di lavoro di maggior rilievo per la categoria contenute nel Ddl A.S. 926, appare utile segnalare anche la previsione contenuta nell’art. 20 del suddetto provvedimento, la cui rubrica reca “Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”». È quanto si legge in una nota Federfarma, la quale ha evidenziato che «la disposizione in discorso – che presenta notevoli analogie con l’articolo 7, commi 9 e seguenti, della Legge 488/1999 – consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio – quindi anche alle farmacie – relativamente al periodo d’imposta 2023, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione».

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Le modalità attraverso cui favorire l’allineamento. Come si legge nella circolare, «l’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze contabili iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze contabili iniziali in precedenza omesse. L’adeguamento è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap pari al 18% nonché, in caso di eliminazione di valori, dell’IVA». Inoltre «nel caso di eliminazione di valori, per perfezionare la procedura occorrerà versare l’Iva e un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap e l’Iva sarà determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione stabilito per le diverse attività, da determinarsi con un apposito decreto».

La procedura di corresponsione del valore iscritto. Federfarma ha poi precisato che «qualora si proceda, invece, all’iscrizione di esistenze contabili iniziali in precedenza omesse, si dovrà corrispondere il 18% sul nuovo valore iscritto. L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d’imposta 2023 e le imposte dovute, determinate come sopra, dovranno essere versate in due rate di pari importo». In particolare «la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023» e «la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024».

L’impatto conseguente all’adeguamento. Quanto al mancato pagamento nei termini previsti, secondo Federfarma a esso «consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. Il diverso valore indicato nella dichiarazione dei redditi 2024 per le esistenze iniziali relative al 2023 non darà luogo ad applicazione di sanzioni tributarie amministrative per infedeltà dichiarative o di tenuta contabile, fermo restando, tuttavia, che l’adeguamento non avrà effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 (presumibilmente il 1° gennaio 2024)».

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