È stata pubblicata in GU, Serie Generale, n. 39 la Determinazione direttoriale AIFA n. 166 del 10 febbraio 2021, recante «Definizione dei criteri per l’inserimento in lista di trasparenza dei medicinali ai sensi dell’art. 7 del D.L. 18.9.2001, n. 347 (convertito in Legge 16.11.2001, n. 405)». A farlo sapere è l’Agenzia italiana del farmaco, la quale ha reso evidenti i principi alla base della Determina. Tra questi «chiarezza, inserimento di definizioni chiare e puntuali, di natura tecnica e regolatoria (es. dosi unitarie, forme farmaceutiche)», «trasparenza, declinazione dei requisiti necessari per l’inserimento in lista di trasparenza, nonché per l’esclusione dei medicinali (es. monoreferenze o assenza di un differenziale di prezzo verso il prezzo di riferimento)», a cui seguono «universalità, inclusione all’interno della lista di tutte le basi legali, limitatamente ai farmaci collocati in classe A, inclusi i farmaci classificati in A/Pht, per gli acquisti effettuati all’interno del canale della spesa farmaceutica convenzionata», «graduale inclusione, i nuovi raggruppamenti, relativi a principi attivi precedentemente non inseriti in lista, saranno progressivamente inclusi, previa valutazione tecnico scientifica da parte della Cts», «tutela -indicazioni in merito a farmaci in condizioni di carenza e indisponibilità» e «dinamicità, aggiornamento mensile della lista».

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L’interpretazione della determina grazie alle Faq

«Al fine di garantire la corretta interpretazione dei contenuti del provvedimento – precisa l’Aifa, si riportano alcune Faq, che potranno essere nel tempo aggiornate». In aggiunta a ciò l’Agenzia chiarisce che «provvederà, nei casi di esclusione di raggruppamenti dalla lista di trasparenza (monoreferenze, raggruppamenti con prezzo allineato a quello di riferimento), a pubblicare un elenco aggiornato delle specialità escluse, anche al fine di consentire la gestione a livello regionale dell’eventuale esenzione dal ticket a carico del cittadino».

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