Ho organizzato da qualche mese la cessione gratuita degli antibiotici a un Ente benefico, che mi appresto ora a effettuare; qual è la procedura corretta per evitare contestazioni fiscali?

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

Se l’ente benefico che Lei vuole gratificare è una ONLUS (di cui a una legge del 97), i prodotti farmaceutici ceduti gratuitamente non generano ricavi da assoggettare a tassazione (e questo, in deroga al principio generale per il quale il valore normale delle cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività dell’impresa, anche se operate a scopo umanitario, viene considerato ricavo imponibile ai fini Irpef); si deve trattare, però, di prodotti destinati ad una prossima eliminazione dal circuito commerciale, e quindi stiamo parlando, in pratica, di quei medicinali non più vendibili per difetti di confezionamento ovvero di non agevole vendita perché prossimi alla scadenza o per altre cause che, comunque, non devono essere tali da pregiudicarne l’attuale utilizzo.

Come abbiamo già avuto modo di ricordare in altra occasione, affinché l’operazione si perfezioni senza rischio di contestazioni da parte del Fisco, bisogna osservare le seguenti prescrizioni: a) della cessione deve essere data preventiva comunicazione mediante raccomandata A.R. al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (adempimento questo che può essere evitato per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore); b) entro il giorno quindici del mese successivo, per ogni cessione devono essere annotate nei registri iva la qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese; c) bisogna conservare la dichiarazione della ONLUS attestante l’impegno di quest’ultima ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali (perdipiù si tenga presente che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, tale utilizzo diretto deve nel concreto realizzarsi). Ai fini iva, poi, le cessioni di questi beni devono essere fatturate in regime di esenzione, e quindi senza applicazione dell’imposta, e questo, temiamo, comporta l’obbligo di riversare l’iva detratta al momento dell’acquisto dei prodotti ceduti, come prescrive l’art. 19, comma 2, D.P.R. 633/72.

E’ da segnalare, infine, che queste agevolazioni si possono cumulare con le deduzioni (anche) dal reddito della farmacia delle erogazioni liberali in natura alle ONLUS e alle Organizzazioni di Promozione sociale, deduzioni introdotte – a decorrere dal 17 marzo 2005 – dall’art. 14 del D.L. 35/2005 nel limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato e, in ogni caso, non oltre i 70mila euro annui. (roberto santori)

Dott. Roberto Santori

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.