farmacistadi Gabriella Ziani – Con cinque argomenti a base del ricorso quattro farmacisti triestini (tra cui il presidente di Federfarma Alessandro Fumaneri) hanno contestato al Tar la delibera del Comune che istituisce tre nuove farmacie dopo la legge sulle liberalizzazioni del governo Monti e il bando di gara avviato dalla Regione, e con cinque “no” il Tribunale amministrativo ha rigettato le loro affermazioni, condannandoli al pagamento di 12 mila euro di spese giudiziali. Il Comune viene promosso: «Tutte le scelte appaiono conformi alla legge 20 del 2012». Quella che, appunto, liberalizza l’apertura di nuove farmacie su base demografica, cancellando la “pianta organica” che fin qui aveva difeso il bacino di clientela. Una legge, si sa, mal digerita dalla categoria. I farmacisti hanno contestato la potestà statale in materia rifacendosi a precedenti leggi che prevedono l’azione “concorrente” della Regione; contestato il Comune per aver deliberato una prima volta nell’aprile 2012 la collocazione di tre nuove farmacie in tre diverse circoscrizioni prima di aver ottenuto il parere dell’Ordine dei farmacisti e dell’Azienda sanitaria, e di aver ri-deliberato poi ad assensi ottenuti; contestato la Regione per aver emesso il bando di gara; contestato ancora il Comune, potenzialmente gestore di farmacie in via diretta. I giudici amministrativi hanno risposto che la legge sulle liberalizzazioni di per se stessa supera quelle precedenti, che non vi sono diritti costituzionali violati, e anche se il farmacista può sentirsi parte lesa, ora non è più garantito nel suo bacino di popolazione, perché è cambiata la “ratio”: è il cittadino che va garantito nell’ottenimento dei servizi farmaceutici in modo conforme sul territorio. E pertanto anche le motivazioni con cui il Comune ha scelto la sede delle nuove farmacie è, per i giudici, inoppugnabile rispetto alle norme: piazza Foraggi-viale Ippodromo (per aumento demografico), via San Marco-Campi Elisi e piazzale Cagni-Borgo San Sergio perché zone periferiche «e relativamente isolate». Quanto al fatto che l’amministrazione ha prodotto la delibera di assegnazione prima di avere i richiesti pareri, il Tar non ritiene che ciò sia lesivo né di qualcuno, né dei procedimenti. Perché la “sanatoria” è arrivata in tempi «ragionevoli», i pareri erano a favore, e la doppia deliberazione non è stata di pregiudizio ad alcuno. Infine, i farmacisti contestando il Comune come parte attiva nel determinare numero e luogo di farmacie hanno anche sottolineato che (avendo per legge la prelazione di gestire farmacie in proprio) potrebbe essere in conflitto d’interessi. No, dice, il Tar: «In qualsiasi settore dell’ordinamento dove all’amministrazione è affidato potere discrezionale è, per ciò stesso, insita la possibilità di abuso. Se la repressione di tali abusi dovesse essere perseguita attraverso la declaratoria di incostituzionalità della norma che tale discrezionalità permette, la pubblica amministrazione ne verrebbe paralizzata». Invece, se il Comune dovesse sbagliare, lo si può contestare direttamente, mentre non ha basi l’accusa per cui ci sarebbe «l’astratta possibilità che l’essere titolare di una farmacia induca il Comune a un comportamento non imparziale», tanto più quando è già dimostrato che deve agire «per ragioni di pubblico interesse». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

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Il Piccolo di Trieste – Ed. nazionale

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