
Un terzo tema toccato è proprio quello dei non farmacisti: è stato chiesto in particolare «se anche le società di persone possano essere costituite, ai sensi del novellato articolo 7 della legge n. 362 del 1991, da soci non farmacisti». Ulteriore dubbio sollevato, in tema di incompatibilità, riguarda il riferimento all’esercizio della professione medica: «Esso si riferisce solo all’effettivo svolgimento dell’attività medica e non anche alla mera iscrizione all’albo». Infine, è stato chiesto «se le incompatibilità di cui all’articolo 7, comma 2, e articolo 8, comma 1, della legge n. 362 del 1991, abbiano portata generale, applicandosi, quindi, sia al concorso ordinario sia al concorso straordinario». La Commissione Speciale ha quindi dapprima ricordato tutto il quadro normativo di riferimento. Quindi è entrata nel merito dei quesiti. In merito alle società di capitale, è stata condivisa l’interpretazione del ministero: la legge sulla Concorrenza consente la proprietà a qualsiasi tipologia di società. Sulla possibilità da parte dei farmacisti vincitori in forma associata di costituire una società di capitali: la Commissione sottolinea che già la norma che istituiva i concorsi straordinari aveva immaginato la forma associata, sebbene subordinata ad alcuni vincoli. Proprio questi ultimi, però, pongono ora «perplessità sia in merito alla generale ammissibilità della costituzione di società di capitali da parte di vincitori in forma associata prima della scadenza del prescritto periodo triennale, sia in ordine alla specifica tipologia di società che, nella propria forma tipica, potrebbe non garantire la gestione ″su base paritaria″, sia infine in relazione alla possibilità di partecipazione sociale da parte di non farmacisti o farmacisti non vincitori, che potrebbe inficiare il rispetto della permanenza almeno triennale del vincolo». In ogni caso, la Commissione ha sottolineato la ratio liberalizzatrice della norma del 2017 e ha affermato che quella del 2012 era volta a disciplinare «l’acquisto originario», mentre la legge sulla Concorrenza «le successive vicende della titolarità». Se ne è concluso che sussiste un’assenza di contrasto, «operando le due discipline su piani differenti». Ne consegue, a rigore, «la possibilità per i vincitori del concorso straordinario in forma associata di costituire qualunque forma di società, anche di capitali ed anche senza attendere il triennio dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, di far entrare come socio qualunque terzo (anche farmacisti non vincitori e non farmacisti) e di applicare il vincolo della gestione su base paritaria solo ai professionisti che partecipano alla gestione, ma non anche alla società dagli stessi costituita». Inoltre, è stato precisato che «la forma societaria di cui al novellato articolo 7, comma 1, della legge n. 362 del 1991 può riguardare sia farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario, sia farmacie acquisite a seguito di concorso straordinario». Sulla terza questione, quella che riguarda i non farmacisti, secondo la Commissione «dall’analisi del dettato normativo non sembrano esservi dubbi in merito alla possibilità di partecipazione alle società di persone anche da parte di soggetti non farmacisti». Sul tema dell’incompatibilità della professione medica, nonostante i dubbi interpretativi è stato sottolineato che «si ritiene preferibile, nonché più facilmente attuabile, la soluzione che amplia l’ambito di applicazione della detta incompatibilità a qualunque medico, sia che eserciti la professione sia che non eserciti e sia solo iscritto all’albo professionale». Infine, la Commissione ha fatto sapere di non trovare «motivi per escludere l’applicazione del regime di incompatibilità alle società di farmacisti vincitori di concorso straordinario. Del resto, le disposizioni richiamate non distinguono tra farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario e farmacie acquisite con concorso straordinario».
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