Il Consiglio di Stato, nell’adunanza della Commissione Speciale del 22 dicembre 2017 ha fornito un parere su richiesta del ministero della Salute, in merito all’interpretazione che occorre effettuare delle recenti modifiche normative introdotte con la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante ″Legge annuale per il mercato e la concorrenza″. In particolare, «in ordine alle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1991, n. 362, recante ″Norme di riordino del settore farmaceutico″, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della gestione societaria, nonché il relativo regime di incompatibilità». Nel dettaglio, l’ufficio legislativo ministeriale ha posto una serie di quesiti. Tra questi, ci si chiede «se, nel prevedere la titolarità dell’esercizio di una farmacia anche in capo alle società di capitali, il legislatore abbia inteso fare riferimento a tutte le tipologie di società di capitali». In secondo luogo, è stato domandato «se i farmacisti risultati vincitori in forma associata al concorso straordinario, possano costituire una società di capitali, ai sensi del novellato articolo 7 della legge n. 362 del 1991» e se questa «possa riguardare sia farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario, sia farmacie acquisite a seguito di concorso straordinario». A tale proposito, è stato domandato anche «se, nel rispetto delle condizioni espressamente previste dall’art. 11, comma 7, del decreto legge n. 1 del 2012, il vincolo della gestione associata, per un periodo minimo di tre anni, da parte dei farmacisti vincitori del concorso straordinario impedisca che – nel corso del triennio – partecipino alla società farmacisti non vincitori del concorso straordinario e non farmacisti».
Un terzo tema toccato è proprio quello dei non farmacisti: è stato chiesto in particolare «se anche le società di persone possano essere costituite, ai sensi del novellato articolo 7 della legge n. 362 del 1991, da soci non farmacisti». Ulteriore dubbio sollevato, in tema di incompatibilità, riguarda il riferimento all’esercizio della professione medica: «Esso si riferisce solo all’effettivo svolgimento dell’attività medica e non anche alla mera iscrizione all’albo». Infine, è stato chiesto «se le incompatibilità di cui all’articolo 7, comma 2, e articolo 8, comma 1, della legge n. 362 del 1991, abbiano portata generale, applicandosi, quindi, sia al concorso ordinario sia al concorso straordinario». La Commissione Speciale ha quindi dapprima ricordato tutto il quadro normativo di riferimento. Quindi è entrata nel merito dei quesiti. In merito alle società di capitale, è stata condivisa l’interpretazione del ministero: la legge sulla Concorrenza consente la proprietà a qualsiasi tipologia di società. Sulla possibilità da parte dei farmacisti vincitori in forma associata di costituire una società di capitali: la Commissione sottolinea che già la norma che istituiva i concorsi straordinari aveva immaginato la forma associata, sebbene subordinata ad alcuni vincoli. Proprio questi ultimi, però, pongono ora «perplessità sia in merito alla generale ammissibilità della costituzione di società di capitali da parte di vincitori in forma associata prima della scadenza del prescritto periodo triennale, sia in ordine alla specifica tipologia di società che, nella propria forma tipica, potrebbe non garantire la gestione ″su base paritaria″, sia infine in relazione alla possibilità di partecipazione sociale da parte di non farmacisti o farmacisti non vincitori, che potrebbe inficiare il rispetto della permanenza almeno triennale del vincolo». In ogni caso, la Commissione ha sottolineato la ratio liberalizzatrice della norma del 2017 e ha affermato che quella del 2012 era volta a disciplinare «l’acquisto originario», mentre la legge sulla Concorrenza «le successive vicende della titolarità». Se ne è concluso che sussiste un’assenza di contrasto, «operando le due discipline su piani differenti». Ne consegue, a rigore, «la possibilità per i vincitori del concorso straordinario in forma associata di costituire qualunque forma di società, anche di capitali ed anche senza attendere il triennio dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, di far entrare come socio qualunque terzo (anche farmacisti non vincitori e non farmacisti) e di applicare il vincolo della gestione su base paritaria solo ai professionisti che partecipano alla gestione, ma non anche alla società dagli stessi costituita». Inoltre, è stato precisato che «la forma societaria di cui al novellato articolo 7, comma 1, della legge n. 362 del 1991 può riguardare sia farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario, sia farmacie acquisite a seguito di concorso straordinario». Sulla terza questione, quella che riguarda i non farmacisti, secondo la Commissione «dall’analisi del dettato normativo non sembrano esservi dubbi in merito alla possibilità di partecipazione alle società di persone anche da parte di soggetti non farmacisti». Sul tema dell’incompatibilità della professione medica, nonostante i dubbi interpretativi è stato sottolineato che «si ritiene preferibile, nonché più facilmente attuabile, la soluzione che amplia l’ambito di applicazione della detta incompatibilità a qualunque medico, sia che eserciti la professione sia che non eserciti e sia solo iscritto all’albo professionale». Infine, la Commissione ha fatto sapere di non trovare «motivi per escludere l’applicazione del regime di incompatibilità alle società di farmacisti vincitori di concorso straordinario. Del resto, le disposizioni richiamate non distinguono tra farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario e farmacie acquisite con concorso straordinario».
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