legge sulla concorrenzaChi può diventare titolare di farmacia, secondo il nuovo testo dell’articolo 7 della legge n. 362 del 1991? A rispondere al quesito è l’avvocato Francesco Cavallaro, esperto di aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. In un articolo pubblicato sul portale IusFarma – Osservatorio di Diritto farmaceutico, il legale parla di «clamorosa innovazione costituita dall’ingresso delle società di capitali tra i soggetti che possono divenire titolari di farmacia». Una novità che, però, «ha lasciato in ombra la questione della non facile interpretazione di altri aspetti del nuovo testo della norma, così come sostituito dal comma 157 dell’art. 1 della legge 124/17». Cavallaro ricorda che il vecchio testo recitava: «La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata». Mentre il nuovo riporta le seguenti parole: «Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle norme vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata». In particolare, «la norma del 1991 era integrata dalla successiva precisazione che soci della società di persone potevano essere solo farmacisti idonei, e perciò era coerente con il principio che titolari di farmacia potessero essere solo farmacisti, singoli o in società tra di loro». La nuova, invece, «ha soppresso tale precisazione, limitandosi ad introdurre norme sulle incompatibilità che possono riguardare tanto i farmacisti quanto altri soggetti, e che perciò non contribuiscono a chiarire se i soci delle società di persone – cioè in nome collettivo o in accomandita – debbano essere necessariamente farmacisti».
Secondo il legale, ne discende che se i titolari persone fisiche non possono essere che farmacisti, discorso diverso vale per le società di persone: in questo caso «appare ragionevole» che possano anche non esserlo, «tanto più che in base alla legge del 2017 “la direzione della farmacia gestita dalla società (si noti: qualsiasi società, di persone o di capitali) è affidata (anziché ad uno dei soci) ad un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità. Tale opinione è del resto coerente con l’attuale indirizzo legislativo che consente (e probabilmente favorisce) l’ingresso di imprenditori e capitalisti nel settore, come del resto è da tempo accaduto in ambito medico, lasciando ai professionisti della sanità spazi sempre più ristretti».
La domanda che infine si pone l’avvocato è «come mai titolare di farmacia non può essere una singola persona fisica non farmacista, dato che volendo tale persona può costituire una società, magari a socio unico, aggirando l’ostacolo?».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.