In risposta ad un quesito inviato dalla Direzione generale welfare della Regione Lombardia, il ministero della Salute ha formulato un parere relativo alla possibilità di collocare il laboratorio galenico di una farmacia in locali esterni alla stessa. Nello specifico, si legge nella nota, «si ritiene che il complesso delle norme vigenti in tema di esercizio di farmacia non consente che una farmacia possa avere dei locali distaccati, ossia locali che non siano comunicanti, adiacenti o, comunque, annessi, dislocati in un territorio diverso, presso i quali espletare attività connesse all’esercizio di farmacia, quali l’allestimento di preparazioni galeniche». Per motivare tale parere, la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del dicastero ha fatto riferimento al quadro normativo del settore, richiamando l’articolo 122 del regio decreto 1265 del 1934 secondo cui «le funzioni principali della farmacia – si legge nella nota -, pur a seguito dei vari interventi del legislatore con i quali sono stati ampliati compiti e servizi assistenziali delle farmacie aperte al pubblico, restano quelle della preparazione di medicinali “galenici” e della vendita al pubblico di qualsiasi medicinale “a dose e forma di medicamento”».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

Inoltre, evidenzia il ministero, «l’articolo 109 dispone che nel decreto di autorizzazione di una farmacia è “stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto dell’assistenza farmaceutica locale (…). L’autorizzazione è valevole solo per detta sede». Anche secondo l’articolo 119 del medesimo regio decreto «il titolare di farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa e ha l’obbligo di mantenerlo ininterrottamente; tale disposizione appare incompatibile con la possibilità che una farmacia possa svolgere le sue funzioni in più locali separati e ubicati in luoghi diversi». Infine, evidenzia la nota, «lo stesso legislatore all’articolo 110 utilizza l’espressione “locali annessi” alla farmacia escludendo, in tal modo, la possibilità che la farmacia possa avere ed utilizzare locali separati tra loro. D’altro canto, la vigente normativa prevede e disciplina con estremo rigore le ipotesi di presidi farmaceutici distaccati come il dispensario farmaceutico o le farmacie succursali».

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.