
se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari». Nel secondo pronunciamento, tuttavia, la corte ha posto alcuni paletti, spiegando che «ove si debba procedere a valutazioni suscettibili di incidere in via definitiva sulla possibilità delle persone di esercitare un’attività professionale previa iscrizione ad un albo, i requisiti di buona condotta o similari devono essere apprezzati con rigore e alla luce di una verifica funzionale, nel senso della necessaria indagine della possibile incidenza dell’elemento rilevante ai fini della condotta sullo svolgimento delle attività». Infine, nella sentenza a Sezioni Unite, la Cassazione ha ribadito che «per l’iscrizione all’albo è richiesta una condotta irreprensibile e conforme ai principi deontologici, anche prima dell’iscrizione stessa, atteso che qualsiasi illecito commesso in precedenza può diventare oggetto di sanzione disciplinare, se i suoi ri
flessi negativi si ripercuotono anche successivamente». Per tutto ciò, la Fofi ha esortato gli Ordini ad effettuare controlli sistematici sui farmacisti, in merito ad «eventuali precedenti penali o carichi pendenti» e a verificare che «eventuali fatti di rilevanza penale, anche pregressi, abbiano in concreto un’incidenza tale da precludere lo svolgimento dell’attività professionale».
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