cup in campaniaIl Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto una domanda presentata dalla società Fd-Pharma s.r.l. per «l’annullamento del silenzio – inadempimento formatosi per effetto dell’inerzia della Asl Napoli 2 Nord», sull’istanza presentata dalla stessa impresa «di convenzionamento al servizio CUP (Centro Unico Prenotazioni) per l’espletamento del servizio di prenotazione ed incasso ticket delle prestazioni ambulatoriali specialistiche e ritiro referti, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso». «La società ricorrente – spiegano i giudici amministrativi – ha presentato, a mezzo Pec, in data 30 aprile 2016, alla Asl. Napoli 2 Nord, un’istanza finalizzata a stipulare una convenzione per l’espletamento del servizio di prenotazione e incasso ticket. In relazione all’inerzia della Asl. Napoli 2 Nord, la società ricorrente, a mezzo di suo procuratore, provvedeva a diffidare la predetta Asl., con missiva del 13 ottobre 2016, invitando l’amministrazione a perfezionare quanto richiesto». La Fd-Pharma ha sottolineato nel proprio ricorso che «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione n. 30689 del 18 giugno 2014», si era già espressa «nei confronti di una Asl. pugliese che aveva negato ad una parafarmacia l’affidamento del servizio CUP gratuito, affermando come la condotta della Asl fosse, nel caso di specie, da ritenersi “ingiustificatamente lesiva delle norme e dei principi a tutela della concorrenza (…) e altresì idonea a produrre ricadute negative sui consumatori, i quali vengono privati di un potenziale ulteriore canale di accesso al servizio CUP”». Il Tar ha giudicato dunque la richiesta ammissibile: il comportamento della Asl appare priva di giustificazione e violativa dell’art. 2 della legge 241/1990 l’inerzia serbata dalla A.s.l. Napoli 2 Nord sull’istanza presentata dalla ricorrente». Pertanto, il tribunale ha imposto alla Asl «di provvedere sulla istanza medesima attraverso l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza».

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