«Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, cade l’obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante il Sistema tessera sanitaria, previsto con decorrenza 1° gennaio 2024». È quanto osservato dall’Agenzia delle entrate, la quale ha ricordato che «a stabilirlo è una disposizione del decreto «Anticipi» (articolo 4-quinquies Dl n. 145/2023) che in sede di conversione nella legge n. 191/2023 è intervenuto sulla misura che regola i corrispettivi telematici (articolo 2 del Dlgs n. 127/2015), lasciando invariate le regole per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria». La modalità esclusiva dell’adempimento, prevista sostanzialmente per le farmacie, era stata più volte rimandata.

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L’abrogazione dell’obbligo con il Decreto Anticipi. Come sottolineato dall’Ade, «l’articolo 2, comma 6-quater del Dlgs n. 127/2015 aveva previsto che “I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 (relativo ai corrispettivi telematici) mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria”». La facoltà di tale adempimento sarebbe dovuta divenire obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2024, ma il decreto Anticipi, con l’articolo 4-quinquies, ha di fatto abrogato tale obbligo.

Modalità di certificazione dei dati fiscali. Dunque, alla luce di quanto evidenziato, come precisato dall’Agenzia delle entrate, «dal 2024, quindi, non cambia l’operatività dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (farmacie, ottici, ecc.) poiché gli stessi dovranno continuare a certificare fiscalmente i propri corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati giornalieri con registratore di cassa telematico e, parallelamente, inviare i dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria (mediante i propri software gestionali o, facoltativamente, mediante il registratore telematico)».

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