«Istituiti con un unico documento di prassi i sei codici tributi che consentono alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021». È quanto ha fatto sapere l’Agenzia delle entrate, rendendo noto che «i nuovi identificativi arrivano con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021».

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Legge di Bilancio 2020

Con riferimento alle agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2020, «i primi tre – si legge in una nota dell’Agenzia – riguardano il bonus introdotto dall’articolo 1, commi da 184 e seguenti, della legge n. 160/2019 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione». I codici sono “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”, il codice “6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” e “6934”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”. Tali informazioni devono essere inserite, a seconda dei casi «nella sezione “Erario” del modello, tra gli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba restituire la somma, nella colonna “importi a debito versati”».

Legge di Bilancio 2021

Nel caso della legge di Bilancio 2021, «il credito d’imposta – ha spiegato l’Agenzia – è stato esteso, con nuove regole, dall’articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge n. 178/2020, agli investimenti in beni strumentali previsti dalla norma, effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione». I codici predisposti sono “6935”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”, “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” e “6937” denominato, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”. Anche in questo caso i codici vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello, tra gli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba restituire la somma, nella colonna “importi a debito versati”.

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