
L’Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento in merito all’aliquota Iva applicabile alla cessione di integratori alimentari. La risposta è stata rilasciata dopo un’istanza di interpello presentata da una società operante nel settore. L’oggetto della richiesta concerneva la determinazione della corretta imposizione fiscale per un prodotto identificato come “X”. Nel quesito, l’azienda ha illustrato la propria interpretazione, sostenendo che la cessione del prodotto dovrebbe beneficiare dell’aliquota agevolata del 10 per cento. La posizione si basava sulla classificazione tariffaria ottenuta e su una serie di documenti amministrativi prodotti in precedenza.
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La classificazione doganale come elemento determinante
L’Agenzia delle entrate, attraverso il parere espresso dal Capo settore, ha fornito una soluzione interpretativa di carattere generale. In particolare, ha ribadito che la categoria degli integratori alimentari, di per sé, non gode automaticamente di un trattamento Iva agevolato, non essendo espressamente menzionata nelle tabelle allegate al Decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L’applicazione di un’aliquota ridotta, in particolare quella del 10 per cento, è subordinata a un accertamento tecnico caso per caso, condotto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’accertamento deve verificare se la composizione del singolo prodotto ne consenta l’inquadramento nella voce tariffaria specifica che beneficia dell’agevolazione.
Caso concreto e parere dell’Agenzia delle dogane
Nello specifico della richiesta dell’impresa, l’Agenzia delle entrate ha preso atto del parere di accertamento tecnico allegato all’istanza. In tale documento, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha classificato il prodotto “X” nella voce tariffaria 2106, con codice Nc 210690, relativo a “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre”. La classificazione si fonda sulle Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata e trova supporto nelle Note Esplicative del sistema armonizzato, che comprendono nella voce 2106 i complementi alimentari a base di vitamine, minerali o altre sostanze nutritive, presentati in forme come capsule o compresse. Alla luce della classificazione, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che le cessioni del prodotto “X” sono effettivamente soggette all’aliquota Iva del 10 per cento, in applicazione del numero 80) della Tabella A, Parte III, del Decreto Iva.
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