«Con provvedimento del 28 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021. Sono stati inoltre approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, con anche l’individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021». È quanto si legge in una nota Federfarma, la quale rende noto che «il comma 4 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli ISA dichiarano i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del MEF, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato».

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Possibile ridimensionamento dei dati rilevanti

«Tale disposizione – si legge nella circolare – prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati. Pertanto, con il provvedimento in discorso sono individuati i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2021. Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridimensionato. In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi».

Il ruolo delle associazioni di categoria

Federfarma evidenzia che «viene, altresì, previsto che tenuto conto di quanto disposto all’art. 148, comma 1, lettera b) del D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”), in deroga a quanto previsto all’art. 9-bis, comma 4, secondo periodo, del D.L. 50/2017, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto art. 9-bis, comma 8, del citato D.L. 50/2017, nella quale, si rammenta, la Federazione è rappresentata, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale correlato alla diffusione del Covid-19». Segue l’analisi specifica dei punti modificati, alla quale si rimanda alla consultazione dei “Documenti allegati”.

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