A seguito della pubblicazione in GU del decreto 28 dicembre 2019 del MEF, recante “Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche”, Federfarma fornisce delle delucidazioni in materia di pagamento del bollo sulle fatture elettroniche. A tal proposito, il Sindacato sottolinea che «il provvedimento, modificando l’articolo 6, comma 2, del DM 17 giugno 2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto), ha stabilito che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo». Nello specifico, l’articolo 6, stabilisce che il tributo «deve essere corrisposto mediante F24 con modalità esclusivamente telematiche», con riferimento ai documenti informatici fiscalmente rilevanti.

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«Con specifico riferimento alle fatture elettroniche – spiega Federfarma -, invece, si prevede che il versamento dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo». A tal proposito, l’Agenzia delle entrate «rende noto l’ammontare della somma dovuta sulla base dei dati presenti nelle e-fatture inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI)». Tale informazione «viene riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell’Agenzia». In tal senso, il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalle Entrate». «Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento del tributo».

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