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«Con specifico riferimento alle fatture elettroniche – spiega Federfarma -, invece, si prevede che il versamento dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo». A tal proposito, l’Agenzia delle entrate «rende noto l’ammontare della somma dovuta sulla base dei dati presenti nelle e-fatture inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI)». Tale informazione «viene riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell’Agenzia». In tal senso, il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalle Entrate». «Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento del tributo».
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