ispezioni in farmaciaIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto un ricorso presentato dall’Ordine dei farmacisti di Trapani contro la Asl della stessa provincia, con il quale si chiedeva di annullare una delibera in materia di regolamento sulle ispezioni ordinarie a farmacie e parafarmacie. Sul provvedimento, infatti, lo stesso ordine – spiegano i giudici – «aveva sollevato dei rilievi critici», in quanto la delibera «prevede la possibilità per la commissione ispettiva, la quale è un collegio perfetto, di operare con la maggioranza dei componenti». Nonché «la possibilità di procedere all’ispezione pur in assenza del titolare o del direttore responsabile si pone in contrasto con il principio del contraddittorio».

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Secondo il Tar le argomentazioni dell’Ordine sono fondate, dal momento che «l’attività ispettiva delle commissioni presso le farmacie rinviene le sue basi normative nell’art. 127 del regio decreto n. 1265/1934 e nell’art. 18 della l.r. n. 33/1994». Il primo dispone che «nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie. Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in Chimica e farmacia o da un dottore in Farmacia designato dal prefetto. Se il risultato dell’ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronuncia la decadenza dall’autorizzazione».

La norma del ’94 indica poi che le ispezioni debbano essere svolte «da una commissione nominata dal direttore generale della unità sanitaria locale così composta: il responsabile del settore farmaceutico o un dirigente farmacista suo delegato; un dirigente farmacista di primo livello in servizio presso la unità sanitaria locale; un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva con funzioni di segretario; il presidente dell’Ordine dei farmacisti o suo delegato scelto tra i titolari o direttori di farmacia». La commissione è infine integrata «dal responsabile del settore di igiene e sanità pubblica o da un dirigente medico suo delegato quando l’accesso ispettivo coinvolge interventi di vigilanza per fini igienico-sanitari». I giudici ricordano poi che la giurisprudenza considera “perfetto” un collegio che preveda anche componenti supplenti. Pertanto «si ritiene che la commissione ispettiva sia tale che debba assumere le decisioni con la partecipazione di tutti i componenti normativamente previsti».

Per quanto riguarda poi l’accesso in assenza del titolare, una norma del 1938 indica che «si procede alla visita con l’intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia». Mentre la delibera stabilisce che «qualora il titolare o il direttore responsabile della farmacia o parafarmacia si rifiuti di presenziare o sia assente in una occasione, al successivo sorteggio della stessa farmacia o parafarmacia, la Commissione procede alla visita ispettiva anche in loro assenza e alla presenza del collaboratore». La corte ha ritenuto invece «che la visita ispettiva si possa svolgere, nonostante l’assenza dell’interessato, solo in presenza di situazioni chiaramente delineate, quali il rifiuto di presenziare o una reiterata e ingiustificata assenza».

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