
A spiegarlo è stata la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del ministero della Salute, in una lettera indirizzata il 22 maggio 2015 agli assessorati di tutte le regioni italiane. Si tratta un’indicazione che ricalca, per quanto riguarda la vendita diretta, quanto disposto dall’Agenzia del farmaco nella determina del 21 aprile 2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 maggio) e che aggiunge, appunto, il divieto di cessione attraverso i canali internet: benché il metodo online sia di prossima implementazione per i farmaci (sulla base della disciplina indicata dal decreto legislativo numero 219 del 24 aprile 2006, modificato dal decreto legislativo 17 del 19 febbraio 2014), per l’EllaOne continuerà ad essere necessaria la presenza fisica dell’acquirente o della persona delegata a farlo. In particolare, spiega la circolare, «potrà essere garantita, a breve, la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali dispensabili senza obbligo di prescrizione medica, alle condizioni specificate dal medesimo decreto. Ma per quanto attiene al medicinale EllaOne, per il quale si ribadisce esistere una duplice classificazione, si ritiene che, attesa la complessità delle modalità di dispensazione, che come visto si articolano differentemente a seconda dell’età della donna che intende assumerlo, la vendita online del medicinale deve considerarsi vietata anche nell’accezione di medicinale SOP, per motivi di precauzione connessi alla tutela del diritto alla salute».
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