Il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza 14 dicembre 2022, n. 10953, relativa al meccanismo di calcolo degli sconti e i limiti di fatturato delle farmacie. Il Consiglio ha ricordato che «per le farmacie rurali sussidiate, ai fini dell’applicazione della deroga all’ordinario regime di sconti, è stato introdotto un limite di fatturato superato il quale la deroga non è applicabile». Dunque «i limiti di fatturato previsti, sia per le farmacie rurali sussidiate sia per le altre farmacie, sono stati ridefiniti rispetto alle precedenti disposizioni, prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo – che poteva includere non solo la vendita dei medicinali (compresi quelli pagati dai cittadini), ma anche tutti gli altri prodotti normalmente venduti in farmacia, come i cosmetici, i giocattoli per la prima infanzia – ma il solo fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’Iva».

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Il fatturato annuo in regime Ssn

Alla luce di quanto evidenziato, «l’espressione fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale si riferisce, secondo il suo significato letterale, a tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle di assistenza integrativa, sicché come tale si intende il fatturato risultante dalla somma dei prezzi di vendita al pubblico, al netto dell’Iva, di tutti i prodotti dispensati dalle farmacie per conto del Servizio sanitario nazionale, compresi i prodotti integrativi e protesici». Si rimanda alla sentenza integrale nella sezione “Documenti allegati”.

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