Il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso, presentato dagli avvocati Renata Angelini ed Aldo Lucarelli, per richiedere la riforma di una sentenza del Tar del Lazio – la numero 07530/2014 – concernente una determinazione del dipartimento regionale per la Programmazione economica. Essa aveva indicato l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili e vacanti da mettere a concorso nella Regione, allegato al bando che aveva indetto il concorso pubblico straordinario nel 2012. Motivo del contendere, la seconda sede del Comune di Borgorose, in provincia di Rieti. Una farmacista impugnò la determinazione, «limitatamente all’inserimento a concorso» di tale farmacia, e il tribunale, il primo grado, lo accolse. La Regione propose quindi appello spiegando in una memoria che «la legge n. 27/2012, all’art. 11, comma 3, dispone che le Regioni dovevano bandire il concorso straordinario per soli titoli per la copertura non solo delle sedi farmaceutiche disponibili in quanto di nuova istituzione, ma anche di quelle vacanti».

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Tra le quali, secondo la Regione stessa, «andava computata anche quella che il Comune di Borgorose aveva affidato in gestione provvisoria alla farmacista appellata». Una posizione condivisa dal Consiglio di Stato, che nella sentenza ha confermato l’interpretazione della normativa. Nel caso specifico, poi, il massimo grado della giustizia amministrativa ha affermato che la gestione provvisoria della farmacia oggetto del contendere «trae origine dalla circostanza che il Comune di Borgorose, dopo averne sollecitato l’istituzione con il criterio topografico (trattandosi di un ente locale costituito da un capoluogo circondato da molte frazioni mal collegate tra loro), poi aveva rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione su questa neoistituita sede.

Di conseguenza il sindaco, tenendo conto della preminente esigenza di dare un servizio più adeguato ai cittadini, ne aveva disposto l’affidamento in gestione provvisoria, cioè al di fuori del sistema della procedura concorsuale». Scegliendo una farmacista «nell’ambito della graduatoria degli idonei al concorso bandito nel 1995 per le sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella provincia di Rieti». Il Consiglio di Stato, dunque, ha statuito che la gestione provvisoria non rappresenta un titolo valido al fine di evitare l’immissione ad un concorso di una sede.

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