Formazione Farmacisti

Formazione farmacisti: via libera della Conferenza Stato-Regioni ai requisiti minimi

La Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole sul decreto di recepimento della direttiva Ue che aggiorna i requisiti minimi di formazione di farmacisti, dentisti e infermieri.


La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 27 novembre 2025, ha reso un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva delegata (Ue) 2024/782. Per la professione di farmacista, le modifiche integrano competenze aggiornate in diversi ambiti tra cui la tecnologia biofarmaceutica e biotecnologica, la genetica e farmacogenomica, l’immunologia e la farmacia clinica.

Farmacia sociale, epidemiologia e farmacoepidemiologia

La modifica riguarda anche l’integrazione delle conoscenze relative all’assistenza farmaceutica, alla farmacia sociale, all’epidemiologia e alla farmacoepidemiologia. Sono enfatizzate la collaborazione interdisciplinare, la pratica interprofessionale, e le competenze relative alle tecnologie dell’informazione e alla tecnologia digitale. Analoghi aggiornamenti sono previsti per le professioni di infermiere e di dentista, con l’introduzione di materie e abilità rispondenti all’evoluzione delle rispettive discipline e delle esigenze dei sistemi sanitari.

Adeguamento ai progressi scientifici e tecnologici

La direttiva europea in oggetto modifica la direttiva 2005/36/CE, aggiornando i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista e farmacista, e intende allineare i percorsi formativi al progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto. Gli Stati membri sono tenuti a recepire le disposizioni entro il 4 marzo 2026. Gli aggiornamenti interessano sia i programmi di studio elencati nell’allegato V della direttiva principale, sia l’elenco delle conoscenze e delle abilità che i professionisti devono acquisire durante il periodo di formazione, come specificato negli articoli 31, 34 e 44.

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